Skip to main content
 

1944 - D. Lgs. Lgt. 318/1944 - D. Lgs. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 318.Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi [dei procuratori e](*) degli avvocati. (G.U. n. 85, 23 novembre 1944)

D. Lgs. Lgt. 318/1944 - D. Lgs. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 318.Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi [dei procuratori e](*) degli avvocati. (G.U. n. 85, 23 novembre 1944)



art. 1.[Ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ]
1.L'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate dall’art.4 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, è disposta dalla Corte suprema di cassazione.
2.A seguito della presentazione della domanda di ammissione, corredata dei documenti diretti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti, il presidente nomina il relatore ed ordina la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni. Qualora queste siano contrarie all'ammissione, ne viene informato il professionista il quale può presentare contro deduzioni nel termine di giorni venti dal ricevimento della notizia.
3.Scaduto il termine, la Corte provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

 

art. 2.[Aggiornamento e tenuta elenco speciale]
1.La cancelleria della Corte suprema di cassazione comunica l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al professionista ed al Consiglio dell'ordine al quale questi appartiene, e tiene aggiornato l'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio medesimo. A questo effetto i Consigli dell'ordine devono informare prontamente la cancelleria predetta delle variazioni dell'albo e dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati iscritti nell'elenco.
2.Nella prima formazione dell'elenco sono in esso iscritti anche coloro che sono attualmente ammessi allo stesso patrocinio.
3.Dell'elenco tenuto dalla cancelleria può prendere visione chiunque ne faccia richiesta.

 

art. 3.[disposizioni di carattere transitorio]
(omissis).
(1) Omessi perché contenenti disposizioni di carattere transitorio.

art. 4.[disposizioni di carattere transitorio]
(omissis).
Omessi perché contenenti disposizioni di carattere transitorio.