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1934 - R.D. 37/1934 - R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato

R.D. 37/1934 - R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)


Titolo I - Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e negli albi professionali
Capo I - Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e dello svolgimento della pratica
Vedere anche il Regolamento relativo alla pratica forense

 

art. 1.[Iscrizione registro praticanti]
1-La domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata:
a) del certificato di nascita;
b) del certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
c) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 4 dell'art.17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
d) di un certificato dell’avvocato che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione.
2-La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere un elenco dei documenti ad essa allegati.
3-Il requisito di cui al n. 4 dell'art.17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere comprovato mediante l'esibizione del diploma originale di laurea.
4-L'aspirante che intende dedicarsi al patrocino davanti alle preture a termini dell'art.8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve chiedere nella domanda di esservi ammesso ed attestare che non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità preveduti nell'art.3 dello stesso R.D.L. e nell'art.13 del presente R.D.
5-Il diploma di laurea è restituito all'interessato dopo che il Consiglio ha deliberato sulla domanda di ammissione.
Vedere anche il Regolamento relativo alla pratica forense

 

art. 2.[Dispensa certificazione iscrizione registro praticanti]
1- Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lett. d) dell'articolo precedente:
a) coloro che nella domanda chiedono di essere ammessi al patrocinio davanti alle preture a termini dell'art.8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
b) coloro che si sono iscritti per la frequenza di un Seminario o di altro Istituto costituito presso una Università della Repubblica per gli effetti di cui all'art.18, comma primo, dello stesso R.D.L., e producono il relativo certificato.
Vedere anche il Regolamento relativo alla pratica forense

 

 

art. 3.[Iscrizione - Ricorso contro mancata iscrizione]
1- Il Consiglio deve deliberare sulle domande di iscrizione nel registro speciale nel termine di trenta giorni dalla presentazione di esse.
2- Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, l'interessato, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, può presentare ricorso al Consiglio nazionale forense per gli avvocati, il quale decide sul merito dell'iscrizione.
3- Nel caso di cui all'art.1, comma quarto, del presente decreto, qualora la domanda sia respinta per motivi attinenti esclusivamente all'ammissione al patrocinio davanti alle preture, l'interessato può essere iscritto nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento della pratica in uno degli altri modi stabiliti dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. All'uopo egli deve esibire l'occorrente documentazione.
4- Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro dei praticanti le norme dei commi secondo, terzo e quinto dell'art.31 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art.45 del presente decreto.
Vedere anche il Regolamento relativo alla pratica forense

 

art. 4.[Decorrenza iscrizione - Interruzione pratica]
1-Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato l'iscrizione nel registro speciale.
2-Per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle preture a termini dell'art.8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il periodo della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento.
3-Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.
Vedere anche il Regolamento relativo alla pratica forense
art. 5.[Certificazioni comprovanti la pratica]
Questo articolo è stato sostituito dalle specifiche disposizioni del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
L’articolo nella sua precedente formulazione

 

art. 5.[Certificazioni comprovanti la pratica]
1-[Il praticante che frequenta lo studio di un avvocato deve presentare al Consiglio dell'ordine, al termine di ogni anno di pratica:
a) un certificato dello stesso avvocato nel quale sia attestata la frequenza dello studio e l'effettiva durata di essa;
b) una relazione dettagliata sull'attività svolta ed in particolare sulle principali questioni di diritto che ha avuto occasione di esaminare;
c) i certificati delle Cancellerie della Corte d'appello o del tribunale, contenenti l'indicazione delle udienze alle quali ha assistito;
d) una relazione sulle più importanti cause civili e penali alla cui discussione è stato presente.
2-La relazione di cui alla lett. b) deve essere controfirmata dall’avvocato, previa conferma della verità delle circostanze in essa esposte. L’avvocato può apportare alla relazione le modificazioni che ritenga opportune per evitare eventuali violazioni dell'obbligo del segreto professionale].
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art. 6.[Frequenza di seminari o corsi universitari]
Questo articolo è stato sostituito dalle specifiche disposizioni del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
L’articolo nella sua precedente formulazione
art. 6.[Frequenza di seminari o corsi universitari]
1-[Il praticante, che ha frequentato un Seminario o altro Istituto costituito presso una Università della Repubblica, a termini dell’art.18, comma primo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve darne la prova mediante certificato della competente autorità accademica.
2-Il certificato deve contenere un'attestazione sul profitto che il praticante abbia tratto dalla frequenza dell'Istituto.
3-Per il periodo a cui tale frequenza si riferisce il praticante deve esibire i certificati e la relazione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, nonché la relazione di cui alla lett. b) dello stesso articolo, sulle principali questioni di diritto che ha esaminato durante la frequenza dell'Istituto .
Vedere il Regolamento relativo alla pratica forense
art. 7.[Cambio studio - certificato continuazione pratica]
Questo articolo è stato sostituito dalle specifiche disposizioni del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
L’articolo nella sua precedente formulazione

 

art. 7.[Cambio studio - certificato continuazione pratica]
1-[Il praticante che passa da uno ad altro studio di procuratore deve presentare al Consiglio dell'ordine, relativamente al periodo in cui ha frequentato lo studio dal quale si è allontanato, il certificato e la relazione di cui alle lettere a) e b) dell'art.5, nonché il certificato di cui alla lett. d) dell'art.1, rilasciato dal procuratore che abbia ammesso successivamente il praticante nel proprio studio].
Vedere il Regolamento relativo alla pratica forense

 

art. 8.[Ammissione al patrocinio del praticante]
1-Il praticante che, dopo aver già compiuto un periodo di pratica, intende essere ammesso al patrocinio davanti alle preture a termini dell’art.8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve rivolgerne domanda al Consiglio dell'ordine.
2-Si applicano per le domande di cui al comma precedente le disposizioni dell'articolo 1, comma quarto, e dell’art.3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.
3-Ai fini del riconoscimento del periodo di pratica già compiuto, il praticante deve comprovare l'effettivo svolgimento della pratica stessa, nei modi stabiliti dal presente decreto.
Vedere anche il Regolamento relativo alla pratica forense

 

art. 9.[Certificazione dei praticanti ammessi al patrocinio]
Questo articolo è stato sostituito dalle specifiche disposizioni del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
L’articolo nella sua precedente formulazione
1-[I praticanti i quali esercitano il patrocinio davanti alle preture a norma dell’art.8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono, alla fine di ogni anno, comprovare la loro attività, presentando al Consiglio dell'ordine, assieme ad una particolareggiata relazione sulle principali questioni esaminate durante lo svolgimento del patrocinio, un certificato delle cancellerie delle preture presso le quali hanno esercitato, in cui siano elencate le cause patrocinate con l'indicazione delle parti e dell'oggetto delle controversie .
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art. 10.[Rilascio certificati computa pratica - termine reclamo]
1-Il Consiglio dell'ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere attesto alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.
2-il Consiglio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.
3-Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense.
4-La facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il Consiglio non abbia deliberato nel termine prescritto.
5-In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Consiglio nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito dell'istanza .

 

art. 11.[Obbligo residenza praticanti ammessi al patrocinio]
1-I praticanti avvocati che svolgono il patrocinio davanti alle preture a termini dell’art.8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono avere la loro residenza nella circoscrizione del Consiglio presso il quale sono iscritti.

 

art. 12.Trasferimento della residenza]
1-In caso di trasferimento di residenza, il praticante può chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si è trasferito.
2-La domanda è rivolta al Consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa e deve essere corredata dei documenti indicanti nelle lettere a), b) c) del comma primo dell’art.1, nonché del certificato di cui all’art.41 e degli altri documenti relativi allo svolgimento della pratica.
3-Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con l'anzianità della precedente iscrizione.
4-Si applicano, per le domande di trasferimento, le disposizioni dell’art.3.

 

art. 13.[Incompatibilità praticanti ammessi al patrocinio]
1-ai praticanti avvocati che esercitano il patrocinio davanti alle preture a termini dell’art.8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni sulle incompatibilità, contenute nell’art.3 dello stesso R.D.L.

 

art. 14.[Cancellazione dal registro dei praticanti]
1-La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunziata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero;
a) nei casi d'incompatibilità a termini dell'articolo precedente;
b) nei casi di cui al n. 2 dell’art.37 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
c) nei casi di cui al terzo comma dell’art.4 del presente decreto;
d) quando il praticante ammesso al patrocinio davanti alle preture non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; fermo il disposto dell’art.8, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
e) quando non sia stato osservato l'obbligo della residenza preveduto nell’art.11 del presente decreto;
f) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.
2-Si applicano disposizioni dell’art.37, commi secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell’art.45 del presente decreto.
3-I praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’art.17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
4-Fermo disposto del precedente comma, il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all'esercizio del patrocinio davanti alle preture può essere reiscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione dal patrocinio stesso.
5-Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell’art.3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.

Capo II - Degli esami per la professione di avvocato
art. 15.[Esami: luogo e data]
1-Il Ministro per la grazie e giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami per la professione di avvocato, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.
2-Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
3-Qualora nello stesso decreto non siasi provveduto alla nomina delle commissioni esaminatrici, queste saranno nominate con decreto successivo, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto precedente.
4-Le commissioni esaminatrici hanno sede presso le Corti d'appello.
5-Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte d'appello nominato dal Primo presidente.
[6-Nell'ipotesi preveduta nell’art.22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, le funzioni di segretario sono esercitate da uno o più magistrati nominati dal ministro per la grazia e giustizia tra i magistrati addetti al ministero.] (1)
(1) implicitamente abrogato dall’art.1 della L. 27 giugno 1988, n.242

art. 16.[Domanda di ammissione - Certificazione]
1-Nel termine stabilito i candidati devono presentare alla commissione esaminatrice la domanda di ammissione agli esami corredata:
1) del diploma originale di laurea;
2) del certificato di cui all'art.10 del presente decreto;
3) della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami;
[4) dei documenti necessari per comprovare i titoli di precedenza nella formazione della graduatoria a termini dell'art.23, comma quarto, nn. 1, 2, 3 e 4 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578; ] (1)
5) di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di laurea.
[2-I candidati che abbiano diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero debbono produrre la relativa documentazione. Per essi non sono prescritti i documenti indicati nel nn. 4 e 5 del comma
precedente.] (1)
3-Coloro che non abbiano diritto all'iscrizione senza limitazione di numero, debbono, nella domanda, fare la dichiarazione stabilita nell'art.23, comma primo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e nell'art.29 del presente decreto, oppure riservarsi di presentarla con atto separato nel termine prescritto.(1)
4-Fermo il disposto del comma quarto dell'art.19 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, della legge 22 gennaio 1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte (2).
5-Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute dall’art.18, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
6-Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati.
[7-Nell'ipotesi di cui all'art.22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il candidato deve dichiarare per quale distretto di Corte d'appello egli partecipa all'esame. ] (3)
(1) La disposizione non si applica in virtù dell’art.23 RDL 27 novembre 1933, n.1518
(2) Cosi modificato dall'art.3 della L. 20 aprile 1989, n. 142.
(3) implicitamente abrogato dall’art.1 della L. 27 giugno 1988, n.242
art. 17.[Elenco ammessi - Comunicazione]
1-La commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di cui all'articolo precedente e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.
2-L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione.
3-A ciascun candidato ammesso agli esami è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 17 bis.[Le prove dell'esame, il punteggio, idoneità(1)]
1] Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.
2] Per ciascuna prova scritta ogni componente delle Commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.
3] Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale (2), scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
4] Per la prova orale ogni componente della Commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.
5] Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
(1) Cosi' modificato dall’art.4, L. 20 aprile 1989, n. 142.
(2) Articolo aggiunto dall’art.3 L. 27 giugno 1988, n. 242.

 

art. 18.[Modalità dettatura tema]
1] Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero di grazia e giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura del Primo presidente della Corte d'appello, al presidente della commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la prova stessa.
2] Il presidente della commissione ne dà lettura dopo aver fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.
[ 3] Nell'ipotesi di cui all’art.22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano, quanto all'ordine delle prove ed alla scelta dei temi, le disposizioni dell’art.33, commi primo e secondo, del presente decreto. ]
(1)I primi due commi sono stati modificati dall’art.9 L. 27 giugno 1988, n. 242.
(2) implicitamente abrogato dall’art.1 della L. 27 giugno 1988, n.242
art. 19.[Accertamento identità candidati]
1] I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che si stato loro rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente vidimata da un notaio o autenticata dall'autorità comunale e legalizzata dall'autorità prefettizia.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 20.[Modalità svolgimento prove]
1] Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la dettatura sia stata iniziata.
2] I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della commissione e della firma del presidente o di un commissario da lui delegato. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei. È escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarità dell'esame.
3] Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.
art. 21.[Testi ammessi alle prove per la consultazione]
1] I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza (1), le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla commissione.
2] Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a norma del presente articolo.
3] L'esclusione è ordinata dai commissari presenti all'esame. In casi di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al presidente.
(1) Frase aggiunta dall’art.4 L. 27 giugno 1988, n. 242.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 22.[Modalità consegna elaborati - Procedura inbustamento]
1] Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con un numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2] Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della Commissione.
3]Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti la Commissione, e suggellati con l'impronta inceralacca del sigillo della Commissione.
4] Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la Commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo.
5] Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 2.
6] Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.
7] La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ai sensi del comma 4 è compiuta contestualmente.
(1) Articolo cosi' sostituito dall’art.5 L. 27 giugno 1988, n. 242.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 23.[Modalità correzione elaborati ed assegnazione di punteggi]
1-La Commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del Presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
2-La Commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'art.22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'art.17-bis (1).
3-La Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.
(1) I primi due commi sono stati cosi' sostituiti dall’art.6 L. 27 giugno 1988, n. 242.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 24.[Attribuzione voti ed apertura delle buste]
1-Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.
2-Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.
art. 25.[Termine partecipazione esame - Elenco ammessi ed inizio prova orale (1)]
1] L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato negli uffici della segreteria della Commissione. Il presidente della Commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali.
2] L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese né maggiore di due.
3] A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi alla prova orale.
4] Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano computo la pratica entro il giorno 10 del mese di novembre(2).
(1) I primi due commi sono stati abrogati dall'art.9 L. 27 giugno 1988, n. 242.
(2) Il quarto comma è stato cosi' sostituito dall'art.7 L. 27 giugno 1988, n. 242.
art. 26.[Prova orale - primo e secondo appello]
1-La prova orale è pubblica e deve durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato.
2-Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione secondo le norme indicate nell’art.17-bis (1) e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale distintamente per ogni materia.
3-I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non siasi presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame.
(1) Cosi' modificato dall'art.8 L. 27 giugno 1988, n. 242.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
artt.27-29 [Graduatoria idonei – non applicabili]
Gli articoli non si applicano a causa dell’abrogazione dell’art.23 (?????)
La precedente formulazione degli articoli :
art. 27- 1-Ai fini della formazione della graduatoria a termini dell’art.23 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, è compilato un elenco di tutti i candidati dichiarati idonei, i quali non abbiano diritto all'iscrizione senza limitazione di numero, con l'indicazione per ciascuno della votazione complessiva riportata nelle prove scritte ed orali.
2-L'elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
art. 28- 1-Alla graduatoria dei candidati che abbiano riportata l'idoneità,
formata a termini dell’art.23 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere unito l'elenco dei candidati idonei aventi diritto all'iscrizione senza limitazione di numero, preveduto nell’art.93 dello stesso R.D.L. 2-L'elenco deve essere depositato e comunicato assieme alla graduatoria a norma del medesimo art. 23 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
art. 29- 1-La dichiarazione di cui all’art.23, comma primo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve comprendere tutte le sedi poste a concorso.
art. 30.[Obbligo redazione del verbale - sottoscrizione]
1-Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.

Capo III - Degli esami per la professione di avvocato
art. 31.[Indizione esami] (abrogato)
articolo abrogato dalla L. 24 febbraio 1997 n. 27
Il precedente articolo
art. 31.Indicazione esami]
1-Gli esami per la professione di avvocato sono indetti con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nel decreto sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo le prove scritte ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami.
2-La Commissione esaminatrice può essere nominata col medesimo decreto o con altro successivo.
3-Esercitano le funzioni di segretario uno o più magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia nominati dal Ministro.
art. 32.[Domanda ammissione e certificati]
(abrogato)
articolo abrogato dalla L. 24 febbraio 1997 n. 27
Il precedente articolo
art. 32.[Domanda ammissione e certificati] (abrogato)
1-I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione agli esami, nel temine stabilito, al Ministro per la grazia e giustizia e corredata dei seguenti documenti:
1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato del presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità dell'iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;
3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;
4) la ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami.
2-I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell’art.28, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono produrre, in luogo dei certificati di cui ai nn. 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
3-Il Ministro per la grazia e giustizia delibera sulle domande di ammissione agli esami e forma l'elenco dei candidati che sono stati ammessi.
4-L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte.
art. 33.[Modalità svolgimento esami ]
(abrogato)
articolo abrogato dalla L. 24 febbraio 1997 n. 27
Il precedente articolo
art. 33.[Modalità svolgimento esami ]
1-La commissione esaminatrice si riunisce un'ora prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, stabilisce la materia sulla quale deve svolgersi la prova e formula tre temi per la prova stessa. Ogni tema è scritto in un foglio che, firmato dal presidente, viene chiuso in una busta munita del sigillo della commissione.
2-Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste e alla pubblicazione del tema contenuto nella busta sorteggiata.
3-I temi debbono essere formulati in modo da dare luogo, nel loro svolgimento, ad una parte teorica, in cui il candidato possa dimostrare la conoscenza dei principi e delle dottrine relative, e ad una parte pratica in cui possa dimostrare la sua attitudine a farne applicazione a casi pratici controversi.
art. 34.[Modalità svolgimento esami]
(abrogato)
articolo abrogato dalla L. 24 febbraio 1997 n. 27
Il precedente articolo
art. 34.[Modalità svolgimento esami]
1-Si osservano per lo svolgimento degli esami, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, commi primo e terzo, 24 e 25. 2-Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti cosi' assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.
3-Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità in tutte le prove scritte, riportando almeno il punteggio di sei decimi in ciascuna prova scritta, nonché quelli che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di otto punti.
4-La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato.
5-Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione ed il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.
6-i candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame.
7-Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito, almeno i sei decimi dei punti in ciascuna materia della prova orale (1).
(1) Cosi' modificato dall’art.5, L. 20 aprile 1989, n. 142.
Capo IV - Della iscrizione negli albi professionali
art. 35.[Iscrizione albo – Requisiti – documentazione – Dichiarazione incompatibilità]
1-Le domande per l'iscrizione negli albi, oltre ad essere corredate dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge, devono essere sottoscritte dagli aspiranti e contenere l'elenco di tutti i documenti allegati.
2-Nelle domande per l'iscrizione in un albo di avvocati gli aspiranti debbono dichiarare, sul loro onore, che non si trovano in alcuno dei casi d'incompatibilità stabiliti del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Alle domande medesime deve essere allegata anche la quietanza del pagamento della tassa per le Opere di assistenza scolastica universitaria a termini dell’art.190 del testo unico approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
art. 36.[Posti messi a concorso] (articolo non in vigore)(*)
1-Nel caso preveduto nel comma settimo dell’art.24 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, coloro che aspirano ad uno dei posti messi a concorso, non coperto o resosi vacante, debbono rivolgere la domanda al Consiglio dell'ordine della circoscrizione in cui il posto è disponibile.
2-Qualora il conferimento del posto avvenga a favore di un aspirante già iscritto in uno degli albi del distretto, la deliberazione con cui è disposta l'iscrizione non ha effetto se l'interessato non comprovi, entro trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa, di avere regolarizzato la propria situazione riguardo all'obbligo della residenza a termini dell’art.10 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
3-Per gli effetti della disposizione dello stesso comma settimo dell’art.24 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si considerano disponibili anche i posti lasciati vacanti, nel termine ivi stabilito, da coloro che, in applicazione della disposizione medesima, essendosi già iscritti in un albo ottengano l'iscrizione in un altro albo del distretto, ed i posti che, nello stesso termine, siano rimasti non coperti, a norma del comma secondo del presente articolo.
art. 37.[Iscrizione albo avvocati per decorrenza termine](*)
[1I abrogato
(*) disposizione abrogata - art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27- Disposizione precedente era la seguente:
art. 37.[Iscrizione albo avvocati per decorrenza termine](*)
[1I procuratori] che, avendo esercitato la professione per il periodo prescritto, aspirano all'iscrizione nell'albo degli avvocati, debbono unire alla domanda, assieme agli altri documenti necessari, un certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali hanno svolto, durante il periodo prescritto, la loro attività, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo.]
art. 38.[Iscrizione albi]
1-Coloro che aspirano all'iscrizione in un albo di avvocati a termini, rispettivamente, degli artt.26, comma primo, lettere b) e c) (1), e 30 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono comprovare la loro appartenenza ad una delle categorie indicate in detti articoli mediante certificato dell'Amministrazione competente.
art. 39.[Iscrizione albo speciale]
1-Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale di cui all’art.33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda un certificato del presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa con l'attestazione che l'aspirante ha effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto (1).
2-Nei casi di cui al comma terzo dell’art.33 ed al comma secondo dell’art.34 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, gli aspiranti debbono esibire anche un certificato delle Amministrazioni competenti dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie prevedute nello stesso comma terzo dell’art.33, e nel comma primo dell'articolo 34.
(1) Comma cosi' modificato dall’art.5 D.Lgs C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597.
art. 40.[Iscrizione albo speciale - Documentazione]
1-Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale a termini dell’art.34, comma primo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda:
a) certificato della competente Amministrazione, dal quale risulti la loro appartenenza ad una delle categorie indicate nel detto articolo;
b) un certificato del presidente del competente Consiglio dell'ordine, dal quale risulti la loro attuale iscrizione in un albo di avvocati.
art. 41.[Trasferimenti - Nulla osta]
1-Per i trasferimenti preveduti negli artt.25 e 32 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, la domanda deve essere corredata di un certificato del presidente del Consiglio dell'ordine della circoscrizione a cui l'interessato appartiene, dal quale risulti che nulla osta al trasferimento.
La disposizione non si applica a causa dell’abrogazione degli artt.25 e 32 del RDL 27 novembre 19333, n.1578.
Titolo II - Dei procedimenti davanti ai Consigli dell'ordine degli avvocati e davanti al Consiglio nazionale forense. Del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione
Capo I - Disposizioni generali
art. 42.[Adunanza Consiglio Ordine e C.N.F. - Presidenza - Segreteria]
1-Le adunanze del Consiglio nazionale forense e quelle dei Consigli locali per la trattazione degli affari ad essi deferiti a termini del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, non sono pubbliche (1).
2-Per ogni adunanza è redatto apposito verbale, che è firmato dal presidente e dal segretario.
3-I dispositivi delle deliberazioni debbono essere riportati integralmente nel verbale.
4-Presso i Consigli dell'ordine locali il presidente è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal componente più anziano di età.
5-Nelle sedute dei Consigli le funzioni di segretario sono esercitate dal componente nominato a termini dell’art.75 del presente decreto.
(1) Il Consiglio nazionale forense, tuttavia, applicando l’art.6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha deliberato in data 24 settembre 1982 che il procedimento disciplinare avanti il Consiglio nazionale deve essere pubblico, salva la rinuncia dell'interessato.
art. 43.[Validità sedute C.N.F. e Consigli dell'Ordine]
1-Per la validità delle sedute del Consiglio nazionale forense è necessario l'intervento di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.
2-Per la validità delle deliberazioni nelle materie di competenza dei Consigli dell'ordine locali a termini del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3-Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente (1).
(1) Il testo originario deve ritenersi implicitamente modificato con le disposizioni degli art. 16 e 22 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che sono state inserite direttamente nel testo, per comodità di riferimento.

art. 44.[Pubblicazione delle deliberazioni - Sottoscrizione]
1-Le deliberazioni del Consiglio nazione e quelle dei Consigli dell'ordine locali sono sottoscritte dal presidente e dal segretario, e sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria.

art. 45.[Termini deduzioni - audizione personale]
1-Nei casi preveduti negli artt.24, comma quarto, 31, comma terzo, 37, comma secondo, 42, comma terzo, e 43, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, all'interessato deve essere assegnato un termine non minore di dieci giorni per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti (1)
2-Il temine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, con provvedimento del presidente del Consiglio dell'ordine.
3-L'interessato, qualora ne faccia istanza, è ammesso ad esporre personalmente le sue giustificazioni ed a presentare testimoni. Egli può essere assistito da un difensore.
(1) Cosi' modificato dalla legge 23 marzo 1940, n. 2, che ha sostituito il primo comma.

art. 46.[Comunicazioni e notificazioni]
1-Alle comunicazioni da farsi a termini del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto, si provvede a cura degli uffici di segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2-Le notificazioni sono eseguite a cura degli stessi uffici per mezzo di ufficiale giudiziario.

Capo II - Dei procedimenti disciplinari in confronto degli iscritti negli albi
art. 47.[Apertura procedimenti]
1-Il presidente del Consiglio dell'ordine deve dare immediata comunicazione all'interessato ed al pubblico ministero dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati a termini dell'art.38 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. La comunicazione deve contenere l'enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato.
2-Lo stesso presidente, o un componente del Consiglio da lui delegato, raccoglie quindi le opportune informazioni ed i documenti che reputa necessari ai fini del procedimento nonché le deduzioni che gli pervengano dall'incolpato e dal pubblico ministero, stabilisce quali testimoni siano utili per l'accertamento dei fatti e provvede ad ogni altra indagine.
3-Il presidente nomina poi il relatore, tra i componenti del Consiglio e fissa la data della seduta per il giudizio, ordinando la citazione dell'incolpato, con l'osservanza del termine prescritto nell’art.45 del
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

art. 48.[Citazione incolpato - Testimoni]
1-La citazione è notificata all'incolpato ed al pubblico ministero. Essa deve contenere:
1) le generalità dell'incolpato;
2) la menzione circostanziata degli addebiti;
3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, sarà proceduto al giudizio in sua assenza;
4) l'elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;
5) il termine entro il quale l'incolpato, il suo difensore e il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni;
6) la data e la sottoscrizione del presidente;
2-Ordinata la notificazione dell'atto di citazione, il presidente provvede anche per la citazione dei testimoni.

art. 49.[Indicazione testimoni - Articolazione prova]
1-L'incolpato ed il pubblico ministero, qualora inducano testimoni a termini del n. 5 del precedente articolo, debbono esporre sommariamente le circostanze sulle quali intendono che i testimoni siano esaminati.
2-Il presidente del Consiglio dell'ordine ordina la citazione dei testimoni indicati.
3-Qualora non sia possibile provvedere tempestivamente per la citazione dei testimoni indicati, il presidente ordina il rinvio del giudizio ad altra prossima seduta, dandone immediatamente comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero ed ai testimoni già citati.

art. 50.[Dibattimento]
1-Nella seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento. Viene interrogato quindi l'incolpato, sono esaminati i testimoni e il difensore è ammesso ad esporre le sue deduzioni.
2-L'incolpato ha per ultimo la parola, se la domanda.
3-Qualora l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
art. 51.[Decisioni]
1-Chiusa la discussione, il Consiglio delibera fuori della presenza dell'incolpato e del difensore.
2-Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art.473 (1) del codice di procedura penale.
3-La decisione è redatta dal relatore e deve contenere l'esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è pronunziata e la sottoscrizione del presidente e del segretario. Essa è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria.
(1) art.437 - il riferimento deve intendersi ora all’art. 527 c.p.p.
art. 52.[Procedimento dinanzi al C.N.F.]
1-Nei procedimenti che si svolgono davanti al consiglio nazionale forense, nel caso preveduto nell'art.38, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano le disposizioni precedenti di questo capo (1).
2-Le stesse disposizioni si applicano nei procedimenti davanti al Consiglio nazionale forense, nel caso preveduto nell'art.54, n. 2, dello stesso R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, osservate per le decisioni le norme dell'art.64 del presente decreto.
(1) Il primo comma deve intendersi abrogato dalla disposizione dell’art.1 D. Lgs. C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597.
art. 53.[Ricusazione - Astensione]
1-La ricusazione dei componenti di un Consiglio può essere proposta fino al
giorno precedente quello fissato per il giudizio. L'atto relativo è presentato negli uffici di segreteria del Consiglio e deve contenere, sotto pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda, ed essere sottoscritto dall'interessato o da un suo procuratore speciale.
2-La ricusazione e l'astensione non hanno effetto sugli atti compiuti anteriormente.
3-Le impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare.
art. 54.[Provvedimenti sulla ricusazione]
1-La cognizione dei motivi di ricusazione appartiene allo stesso Consiglio, quando, per effetto di questa, esclusi i componenti ricusati, gli altri raggiungono il numero prescritto per decidere.
2-Prima di decidere il Consiglio comunica l'atto di ricusazione alle altre parti interessate, invia i componenti ricusati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione, e procede alle indagini che reputi occorrenti.
3-Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.
art. 55.[Modalità presentazione ricorso - Procedimento]
1-Nel caso preveduto nell'art.49, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il ricorso è proposto nei modi e termini indicati nel primo comma dell'art.53 del presente decreto.
2-Il ricorso è comunicato alle altre parti interessate, a cura del Consiglio, ed i componenti ricusati sono invitati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione. Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.
3-Il ricorso, assieme agli atti del procedimento ed alle deduzioni di cui al comma precedente, è quindi trasmesso al Consiglio nazionale forense (1).
4-Il Consiglio nazionale, premesse le indagini che reputi occorrenti, decide nel più breve termine e, qualora ammetta la ricusazione, prosegue nel procedimento sino alla definizione di esso.
5-Si applicano per il procedimento le norme degli artt.47, 48, 49, 50, 51 e 52 del presente decreto.
6-Qualora il ricorso sia respinto oppure le ricusazioni siano ammesse parzialmente in modo che non venga a mancare presso il Consiglio competente il numero dei membri prescritto per decidere, gli atti sono immediatamente rinviati allo stesso Consiglio per l'ulteriore corso del procedimento.
7-Nel caso di astensioni, per effetto delle quali venga a mancare nel Consiglio il numero di componenti prescritto per decidere, gli atti del procedimento sono trasmessi al Consiglio nazionale. Delle astensioni e della trasmissione degli atti è data immediata comunicazione alle parti interessate, le quali hanno facoltà di fare pervenire, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, le loro deduzioni al Consiglio nazionale.
8-Il Consiglio nazionale, se riconosce fondati i motivi delle astensioni, prosegue nel procedimento disciplinare sino alla definizione di esso, con l'osservanza delle norme degli articoli indicati nel precedente comma quinto.
9-Qualora il Consiglio nazionale riconosca infondati i motivi delle astensioni o le ammetta parzialmente in modo che non venga a mancare nel Consiglio competente il numero dei componenti prescritto per decidere, rinvia gli atti allo stesso Consiglio, per l'ulteriore corso del procedimento.
10-Può essere riconosciuto il diritto di astensione anche per ragioni di convenienza non comprese dalla legge tra i motivi di ricusazione.
(1) Poiché la competenza spetta ora, ex art. 2 D.L. C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, non più al Consiglio nazionale forense ma al consiglio dell'ordine costituito nella sede della Corte d'appello (o in quella della Corte d'appello più vicina) tutta questa regolamentazione deve ritenersi implicitamente abrogata e inapplicabile.
art. 56.[Conflitto di competenza]
1-Nel caso preveduto nell’art.49, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ciascuno dei Consigli, fra i quali si sia determinato un conflitto di competenza, trasmette gli atti del procedimento al Consiglio nazionale forense.
2-Dalla trasmissione degli atti è data immediata comunicazione alle parti interessate, le quali possono fare pervenire le loro deduzioni al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
3-In seguito alla decisione del Consiglio nazionale forense, gli atti sono rimessi al Consiglio dell'ordine che sia stato ritenuto competente.
4-L'inpuganzione proposta avverso la decisione del Consiglio nazionale forense non sospende il corso del procedimento disciplinare.
Capo III - Dei procedimenti disciplinari nei confronti dei praticanti
art. 57.[Procedimento disciplinare]
1-Sono sottoposti a procedimento disciplinare i praticanti che si rendono colpevoli di fatti non conformi alla dignità ed al decoro della professione forense, oppure, qualora esercitino il patrocinio a termini dell’art.8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, di abusi o mancanze nell'esercizio del patrocinio stesso.
art. 58.[Sanzioni - Rinvio ad altre norme - Sospensione - Radiazione]
1-Si applicano, nei riguardi della disciplina dei praticanti, le disposizioni del titolo IV del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e quelle dei capi I e II del presente titolo.
2-La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica. Durante la sospensione il condannato è privato dell'esercizio del patrocinio.
3-Per effetto della radiazione il condannato non può essere più iscritto nel registro dei praticanti, salvo il disposto dell’art.47 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del primo comma del presente articolo.
Capo IV - Dei procedimenti innanzi al Consiglio nazionale forense
art. 59.[Presentazione ricorso - contenuto - termine ricorso incidentale.]
1-Il ricorso al Consiglio nazionale forense è presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia, e deve contenere l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia della pronuncia stessa, notificato al ricorrente.
2-Agli effetti della decorrenza del termine per il ricorso incidentale preveduto nell’art.50, comma terzo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo alla data in cui è stata fatta la notificazione del provvedimento impugnato al professionista interessato, e, nel caso di più professionisti, alla data dell'ultima notificazione.
3-L'ufficio del Consiglio comunica immediatamente, in copia, alle parti il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del presente articolo.
Al pubblico ministero è anche comunicata la data dell'ultima notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti interessati.
4-Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli uffici del Consiglio per il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all’art.50, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il termine del deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso incidentale.
5-Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
6-Il ricorso e gli atri atti nonché le deduzioni ed i documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi al Consiglio nazionale forense.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 60.[Comunicazione al P.M., al ricorrente ed alle parti interessate]
1-La segreteria del Consiglio nazionale forense, non appena ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, li comunica al pubblico ministero presso la Corte di cassazione della Repubblica, che ne curerà la restituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione.
2-Contemporaneamente la stessa segreteria avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli uffici del Consiglio nazionale per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuarne la restituzione.
3-Ai fini della comunicazione preveduta nel precedente comma, come di ogni altra, nonché delle notificazioni prescritte, le parti interessate devono tempestivamente eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona o d un ufficio e darne avviso alla segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.
4-Nel procedimento davanti al consiglio nazionale il professionista interessato più essere assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all’art.33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 61.[Procedimenti preliminari - Visione atti]
1-Durante il termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente, il ricorrente, il suo difensore e le altre parti hanno facoltà di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e di esibire documenti.
2-Uguale facoltà compete al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
3-Il presidente del Consiglio nazionale forense nomina quindi il relatore fra i componenti del Consiglio e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso.
4-La discussione del ricorso non può aver luogo prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui allo stesso secondo comma dell'articolo precedente.
5-Del provvedimento con cui è fissata la seduta è data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avrà luogo.
art. 62.[Discussione - Intervento del pubblico ministero]
1-La discussione del ricorso ha luogo con l'intervento del pubblico ministero presso la Corte di cassazione quando il ricorso sia stato proposto dal pubblico ministero o, se proposto dal professionista, concerna un provvedimento di radiazione dall'albo oppure vi sia stato ricorso incidentale del pubblico ministero.
2-L'intervento del pubblico ministero è prescritto inoltre quando trattasi di ricorso avverso le deliberazioni prevedute negli artt.35 e 47 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
3-In ogni altro caso è in facoltà del pubblico ministero di intervenire, salvo il disposto dell'art.65 del presente decreto.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 63.[Discussione - Procedimento]
1-Nel giorno stabilito il Consigliere incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il pubblico ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue conclusioni.
2-La decisione del ricorso è deliberata fuori della presenza dell'incolpato e del difensore. Il pubblico ministero non assiste alla decisione (1).
3-Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art.473 (2) del codice di procedura penale.
4-È in facoltà del Consiglio nazionale di procedere, su richiesta delle parti o
di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento
dei fatti.
(1) La Corte Costituzionale, con decisione 17 febbraio 1972, n. 27, ha ritenuto illegittimo, per violazione dell’art.24, 2 comma, Cost., l’art.63, 2 comma, nella parte in cui disponeva che "il pubblico ministero assiste alla decisione".
(2) 473 c.p.p il riferimento ora é all’art.527 c.p.p.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 64.[Decisioni del C.N.F.]
1-Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono pronunciate in nome del popolo italiano (1), sono redatte dal relatore e devono contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le conclusioni del pubblico ministero, quando sia intervenuto, i motivi sui quali si fondano, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui sono pronunziate, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
2-Esse sono pubblicate mediante deposito dell'originale nella segreteria del Consiglio. Una copia ne è comunicata immediatamente al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al quale debbono essere comunicate anche le date in cui siano state eseguite le notificazioni delle decisioni stesse alle altre parti interessate.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934).Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 65.[Intervento P.M. - Procedimenti davanti al C.N.F.]
1-Nei procedimenti che si svolgono davanti al Consiglio nazionale forense nei casi di cui agli artt.49, comma secondo, 54 n. 2, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e 52, comma secondo, e 55 del presente decreto interviene ala seduta il pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934).Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
Capo V - Dei ricorsi alle sezioni unite della Corte di cassazione
art. 66.[Ricorso alle sezioni unite della Cassazione]
1-Il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione deve essere notificato, per mezzo di ufficiale giudiziario, a cura del ricorrente, alle altre parti interessate nel termine stabilito per ricorrere dall’art.56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
2-Nei quindici giorni successivi alla notificazione il ricorso deve essere presentato nella cancelleria della Corte assieme all'atto originale di notificazione ed alla copia della decisione impugnata, che è stata notificata al ricorrente.
3-Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore munito di mandato speciale, e deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi sui quali si fonda, nonché l'elezione di domicilio in Roma, con l'indicazione della persona o dell'ufficio presso cui l'elezione è fatta.
4-Le altre parti interessate possono fare pervenire le loro deduzioni entro il termine di venti giorni successivi alle notificazioni di ci al comma primo del presente articolo.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 67.[Fase pre-dibattimentale]
1-La cancelleria della Corte di cassazione comunica senza ritardo copia del ricorso al Procuratore generale presso la stessa Corte, e richiede gli atti del procedimento alla segreteria del Consiglio nazionale, che ne cura l'immediata trasmissione.
2-Pervenuti gli atti e trascorsi i termini di cui all'articolo precedente, il primo presidente della Corte di cassazione fissa l'udienza in cui il ricorso deve essere discusso, nomina il relatore e dispone che gli atti siano comunicati al pubblico ministero.
3-Il provvedimento che stabilisce l'udienza per la discussione del ricorso è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima. L'interessato, nell'udienza stabilita, è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all’art.33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale.
4-La Corte decide, sentite le conclusioni del pubblico ministero.
5-Si osservano, per il rimanente, le disposizioni, in quanto applicabili, del procedimento davanti alla Corte di cassazione in materia civile.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 68.[Ricorso del P.M. alle Sezioni Unite]
1-Oltre i casi indicati nei commi secondo e terzo dell’art.56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il pubblico ministero presso la Corte di cassazione ha facoltà di ricorrere alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso qualsiasi decisione del Consiglio nazionale forense, che non sia stata impugnata dalle altre parti interessate, oppure sia stata impugnata per motivi diversi da quelli che il Procuratore generale intende dedurre.
2-Il ricorso preveduto nel precedente comma deve essere proposto e notificato agli interessati entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art.56, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Tale termine è computato dal giorno dell'ultima notificazione alle parti interessate della decisione del Consiglio nazionale.
3-Nel rimanente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 66 e 67 del presente decreto.

Titolo III - Disposizioni finali e transitorie
art. 69.[Modalità tenuta albi]
1-Gli albi degli avvocati debbono contenere l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, con l'indicazione del loro cognome, nome e paternità, nonché dei titoli accademici ed onorifici e delle decorazioni, della sede dell'ufficio di ciascuno, della data di iscrizione e di quella del giuramento e dell'autorità giudiziaria presso la quale il giuramento è stato prestato.
2-Nell'elenco speciale di cui al comma quarto dell’art.3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere indicato, per ogni professionista, l'ente al cui ufficio legale il professionista stesso appartiene.
3-Sono elencati in un registro apposito gli avvocati che siano stati nominati sostituti di altri avvocati a termini dell’art.9 dello stesso R.D.L. Nel registro deve essere indicato per ciascuno degli iscritti il professionista che lo ha nominato.
4-L'albo speciale preveduto nell’art.33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve contenere il cognome, nome e paternità degli iscritti, la data d'iscrizione e l'indicazione dell'albo di avvocati al quale l'iscritto appartiene.
5-L'albo speciale è pubblicato al principio di ogni anno nel Bollettino Ufficiale del Ministro di grazia e giustizia. Nello stesso Bollettino vengono pubblicate le successive variazioni.
art. 70.[Tenuta registro praticanti]
1-Il registro speciale dei praticanti deve contenere, oltre l'indicazione del cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita e luogo di residenza dell'iscritto, anche l'indicazione della data della laurea e dell'Università dalla quale fu conferita.
2-Nel registro deve essere annotata la data del giuramento per coloro che l'abbiano prestato a termini dell’art.8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
3-Il registro, prima dell'uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio dell'ordine.
4-Le iscrizioni sono eseguite nel registro per ordine cronologico secondo la data delle deliberazioni prevedute nell’art.3 del presente decreto.
5-I praticanti ammessi al patrocinio davanti alle preture, i quali abbiano prestato il giuramento a termini dell’art.8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono essere annotati anche in un elenco a parte, annesso al registro speciale, numerato e firmato a norma del comma terzo del presente articolo.
art. 71.[Certificazione partecipazione udienze]
Questo articolo è stato sostituito dalle specifiche disposizioni del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
L’articolo nella sua precedente formulazione
1-[Per gli effetti di cui all’art.5, lett. c) del presente decreto, i cancellieri delle Corti d'appello e dei tribunali, i quali assistono alle udienze, devono raccogliere in un apposito registro le firme dei praticanti presenti in ciascuna udienza.
2-Al termine dell'udienza il foglio del registro è vistato dal presidente in continuazione delle firme raccolte]
art. 72.[Giuramento]
1-Per essere ammessi al giuramento di cui agli artt. 8 e 12 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, gli interessati debbono esibire all'autorità giudiziaria davanti a cui il giuramento deve essere prestato un certificato del presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti la loro iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti. L'autorità giudiziaria dà immediatamente comunicazione della prestazione del giuramento al presidente del Consiglio dell'ordine competente.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 73.[Modalità restituzione atti e documenti ai clienti]
1-Nei casi di cui all’art.66 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il Consiglio dell'ordine, prima di ordinare, a termini del comma secondo dello stesso articolo, il deposito degli atti e dei documenti, può adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno.
2-Qualora la necessità urgente della prosecuzione del giudizio o altre esigenze lo richiedano, il Consiglio può permettere che gli atti e le scritture siano ritirati contro il rilascio di una ricevuta particolareggiata del nuovo [procuratore od] avvocato, il quale assume impegno personale di riconsegnarli al Consiglio non appena ne sia richiesto.
3-[Il procuratore o] l'avvocato a cui sia domandata la restituzione degli atti e documenti può essere autorizzato dal Consiglio a farsi rilasciare dagli uffici del Consiglio, a spese del cliente, una precisa descrizione degli atti e documenti medesimi, con l'annotazione della spesa relativa a ciascuno di essi, nonché la copia integrale di quei documenti che a giudizio insindacabile del presidente del Consiglio occorre essere ai fini della valutazione dell'opera professionale prestata.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 74.[Disposizione transitoria superata]
Omissis (1).
(1) Disposizione transitoria superata.

art. 75.[Uffici di segreteria - Direzione]
1-Presso i Consigli dell'ordine locali, gli uffici di segreteria, per quanto concerne le funzioni deferite ai Consigli stessi con R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e col pre¬sente decreto, sono diretti da un componente del Consiglio nominato dal presidente.

art. 76.[Uffici di segreteria - Funzioni]
1- Gli uffici di segreteria di cui agli artt.74 e 75 curano le comunicazioni e le notificazioni degli atti ed adempiono a tutte le altre mansioni di loro spettanza a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto, secondo le istruzioni che saranno impartite rispettivamente dal presidente del Consiglio nazionale e dal presidente del Consiglio locale.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 77.[Registri negli uffici del C.N.F. e del Consiglio dell'Ordine – Verbale delle adunanze – Registro generale]
1-Negli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense ed in quelli dei Consiglio locali, sono istituiti:
a) un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario;
b) un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono al Consiglio nazionale o al Consiglio locale.
2-Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli, ciascuno dei quali è contrassegnato da un proprio numero ed annotato in un'apposita rubrica.

art. 78.[abrogato]
Abrogato (1).
(1) Deve ritenersi abrogato in seguito allo scioglimento delle organizzazioni sindacali fasciste, soppresse con D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 79.[Gettoni presenza e rimborso spese - Componenti C.N.F. e Commissioni esami]
1-Ai componenti del Consiglio nazionale forense ed ai membri delle commissioni per gli esami di avvocato [e di procuratore], che non appartengono alle Amministrazioni dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado quinto, un gettone di presenza di lire 1.000 per ogni giorno di adunanza. A coloro che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado, è assegnato un gettone di presenza di lire 1.000 per ogni giorno di adunanza.
2-I gettoni di presenza sono assoggettati alla riduzione del 12%, a norma del R.D.L. 20 novembre 1930, n. 1491.
artt.80-81.[Disposizioni transitorie superate]
Abrogati (1).
(1) Disposizioni transitorie superate.
art. 82.[Elezione domicilio - Attività fuori distretto]
1-Gli avvocati , i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.
2-In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

art. 83.[Norme abrogate]
1-Sono abrogate le disposizioni dei commi primo e secondo dell’art.18 del R.D.L. 28 settembre 1933, n. 1282. Tuttavia i procuratori attualmente ammessi ad esercitare davanti ali tribunali istituiti con lo stesso decreto legge, ed appartenenti alla circoscrizione di altro distretto di Corte d'appello, possono continuare a prestare la loro opera presso i tribunali medesimi negli affari promossi, con il loro intervento, dinanzi all'autorità giudiziaria anteriormente al 1 febbraio 1934.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato (G.U. n. 24, 30 gennaio 1934). Il termine procuratore legale è stato sostituito con quello di avvocato (art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27)
art. 84.[Riserva di integrare con norme successive]
1-È fatta riserva di emanare, a termini dell’art.101 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, le ulteriori norme occorrenti per integrarlo, attuarlo e coordinarlo con altre leggi.
2-Il presente decreto avrà attuazione contemporaneamente all'entrata in vigore delle disposizioni del R.D.L. 27 novembre