Skip to main content
 

7.2.Gli sviluppi dell’art. 2233 c.c. dal 2006 ad oggi indicano i passaggi della normativa in materia

Gli sviluppi dell’art. 2233 c.c. dal 2006 ad oggi indicano i passaggi della normativa in materia

Gli sviluppi dell’art. 2233 c.c. dal 2006 ad oggi indicano i passaggi della normativa in materia:

2013 L. 247/2012 art. 13 Legge professionale

2012- Legge n. 27 del 2012 di conversione del Decreto Legge n. 1 del 2012

Dal 2006 Decreto Bersani

ante 2006

c.c. - art. 2233. Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo [le tariffe o] gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (1) a cui il professionista appartiene.

c.c. - art. 2233. Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo [le tariffe o] gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (1) a cui il professionista appartiene.

c.c. - art. 2233. Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (1) a cui il professionista appartiene.

c.c. - art. 2233. Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (1) a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali

non previsto

abrogato

principio reintrodotto con la L. 247/2012 art. 13 c. 6:

Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

(principio reintrodotto con la L. 247/2012 art. 13 c. 6)

abrogato

abrogato

Gli avvocati e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.