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percorso didattico: la donazione 2018

SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO

VI CORSO PREPARAZIONE ESAME AVVOCATO

Sommario

MATERIALE DIDATTICO.. 1

LA DONAZIONE.. 1

  1. Definizione e aspetti generali 1
  2. Tipologie di donazioni 6

III. Le donazioni indirette. 7

  1. Definizioni, questioni giuridiche e casistica. 7
  2. La donazione indiretta ed il negozio fiduciario. 12
  3. La donazione indiretta ed il negotio mixtum cum donatione. 13
  4. Altre questioni giuridiche registrate in tema di donazione. 14
  5. Sulla configurabilità di un preliminare di donazione. 14
  6. Rinuncia all’usufrutto: è donazione?. 14
  7. Donazione remuneratoria ed obbligazione naturale. Differenze. 15
  8. E’ configurabile la donazione di beni altrui?. 16
  9. Donazione e contratto atipico di vitalizio assistenziale. 19

Schema riepilogativo dell’istituto giuridico. 21

Verifica di apprendimento e di autovalutazione. 23

Traccia. 24

Possibile soluzione schematica. 25

LA DONAZIONE - OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE.. 31

MATERIALE DIDATTICO

  1. LA DISPENSA 

LA DONAZIONE

I. Definizione e aspetti generali

Art. 769 c.c.

La donazione è un contratto a titolo gratuito, consensuale connotato sotto il profilo causale dallo spirito di liberalità: essa, infatti, realizza il depauperamento del donante con arricchimento del donatario (solo la donazione di modico valore di beni mobili integra un contratto reale e non consensuale, in quanto si perfeziona, non con la mera manifestazione di volontà, bensì con la consegna dei beni).

Si tratta di un contratto, di talché non può realizzarsi senza il consenso del beneficiario, il quale deve accettare la disposizione patrimoniale gratuita effettuata in suo favore. Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio dell’intangibilità della sfera giuridica altrui, anche con riferimento a quelle vicende negoziali produttive di effetti favorevoli nei confronti del beneficiario (principio del nolenti non fit donatio).

Ne deriva, dunque, che l’accettazione del donatario è un elemento costitutivo del negozio: fino a quando essa non è stata notificata al donante, sia quest’ultimo che il donatario possono revocare la loro dichiarazione (art. 782 c.c., che integra una deroga al principio sancito dall’art. 1333 c.c. quanto ai contratti con obbligazioni a carico del solo proponente).

Eccezione alla regola della necessaria previa accettazione per il perfezionamento della donazione è l’ipotesi della donazione in riguardo di matrimonio (o donazione obnuziale) che, ai sensi dell’art. 785 c.c., si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetti finché non segua il matrimonio.

Oggetto della donazione è la disposizione di un diritto o l’assunzione di un’obbligazione da parte del donante; sotto il profilo materiale, qualsiasi oggetto possibile, lecito, determinato o determinabile può essere donato. Tuttavia, non possono essere oggetto di donazione i beni futuri, in ragione del divieto di cui all’art. 771 c.c.

Richiede la forma scritta ad substantiam, in particolare la forma dell’atto pubblico notarile alla presenza dei testimoni (art. 782 c.c.), sicché, in caso di difetto di tale forma scritta, la donazione è nulla (ad eccezione della donazione di modico valore di beni mobili).

Rientra nella macro-categoria dei negozi a titolo gratuito, in cui manca il corrispettivo e rientrano tutte le liberalità, caratterizzate dall’impoverimento del disponente ed il conseguente arricchimento del beneficiario. La liberalità per eccellenza è, appunto, la donazione.

Per ragioni di completezza, si tenga presente che nella macrocategoria giuridica del negozio gratuito rientrano non solo le liberalità come appena definitive, ma anche le c.d. non liberalità, ove il disponente non subisce alcuna privazione dei beni esistenti nel suo patrimonio ovvero alcuna diminuzione dello stesso.

La vicenda negoziale tipica che viene ricondotta nell’alveo delle c.d. non liberalità è il contratto gratuito atipico: esso è un negozio a cavallo tra l’atto donativo e il contratto di scambio, in cui lo spostamento in favore del beneficiario, pur non collegandosi ad una controprestazione in senso tecnico, trova comunque una sua ragione giustificativa nell’interesse patrimoniale dell’autore del negozio concluso, da intendersi quale vantaggio economicamente valutabile, sub specie di risparmio di spesa.

[In particolare, la vicenda fattuale che ha dato la stura al riconoscimento di tale categoria atipica nel nostro ordinamento è stata la quella affrontata dalla Cassazione con riferimento ad una cessione gratuita di autolinee, la cui gestione era risultata ormai sconveniente per il cedente: nonostante la gratuità della vendita (contratto tipicamente oneroso e sinallagmatico), tale cessione comportava al cedente un vantaggio patrimoniale notevole, sub specie di risparmio di spesa.

Inizialmente, tale vicenda negoziale faceva fatica ad entrare nel nostro ordinamento: era considerata nulla per difetto causale, in quanto per un verso difettava del corrispettivo/prezzo del bene venduto e per altro verso non presentava quel connotato di liberalità tipico della donazione.

Sulla scorta della recente evoluzione giurisprudenziale che ha rivisitato il concetto di causa, intendendola in senso concreto, quale concreto assetto di interessi perseguito dalle parti con il regolamento negoziale, si è resa necessaria un’indagine concreta del fine effettivamente realizzato dai contraenti: in quest’ottica, assume rilevanza prorompente il vantaggio patrimoniale comunque conseguito dal contraente sotto forma, non di corrispettivo, ma di risparmio di spesa.

Vengono ormai generalmente ricompresi nella categoria del negozio gratuito atipico, i c.d. atti reclamistici, quali la distribuzione gratuita di prodotti per fini pubblicitari ovvero il c.d. contratto di trasporto gratuito (che si differenzia da quello di cortesia, in ragione del vantaggio economico che il trasportatore consegue con il primo, sotto forma di ritorno d’immagine e di pubblicità)].

            Per compiere validamente un atto dispositivo donativo, oltre al requisito formale, è richiesta la piena capacità di disporre, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche (si rinvia alla dispensa sulle persone giuridiche e sulla capacità di donare delle società).

Tra coloro che non possono donare rientrano anche i cc.dd. incapaci naturali, cioè coloro che, per qualsiasi causa, anche transitoria, anche se non interdetti, sono privi della capacità di intendere e di volere.

Ai sensi dell’art. 775 c.c., la donazione conclusa da tale incapace è annullabile dal donante, dai suoi eredi o dagli aventi causa. In tal caso, è sufficiente provare l’incapacità naturale del donante, senza ulteriori aggravi probatori, a differenza di quanto previsto dall’art. 1425 c.c., che prevede l’annullamento del contratto stipulato da un incapace, differenziando tra incapace legale, quale l’interdetto, l’inabilitato ecc. ed incapace naturale. A mente dell’art. 1425 c.c., infatti, se il contratto è concluso dall’incapace di intendere e di volere, ai fini dell’annullabilità dello stesso per incapacità, quale vizio volitivo, è necessario che ricorrano le condizioni di cui all’art. 428 c.c., è, cioè, necessario dimostrare, non solo l’incapacità del contraente, ma anche la mala fede della controparte, che è desumibile dal fatto che all’incapace derivi un pregiudizio.

            Esaminati gli elementi costitutivi del contratto di donazione, giova precisare che lo stesso può presentare anche elementi accidentali, che sappiamo essere la condizione, il termine ed il modo. 

Mentre per la condizione ed il termine apposti al contratto di donazione valgono le regole previste per il contratto in generale, una precisazione merita l’onere modale (o modo o onere), che consiste in un peso apposto alla donazione con lo scopo di limitarla, senza, però, diventare un corrispettivo, altrimenti verrebbe meno lo spirito di liberalità e, quindi, la causa donandi (es. il contenuto dell’onere modale è un’obbligazione posta a carico del donatario, che trova la sua fonte nello stesso contratto di donazione ex art. 1173 c.c., che può quindi avere ad oggetto il compimenti di una determinata azione da parte del donatario ed in favore dello stesso donante ovvero di un terzo oppure la destinazione del bene donato ad una certa finalità).

Ai sensi dell’art. 793 comma 4 c.c., in caso di inadempimento dell’onere modale da parte del donatario, è possibile richiedere la risoluzione della donazione solo nel caso in cui la stessa sia stata espressamente prevista nel contratto e non anche quando l’onere abbia costituito motivo determinante della liberalità.

Sulla donazione con onere modale ed in particolare sulla differenza rispetto alla donazione sottoposta a condizione risolutiva, sono intervenute anche le Sezioni Unite, che hanno precisato che la condizione risolutiva si distingue dal "modus" per il fatto di risolvere automaticamente, al suo verificarsi, gli effetti del negozio, a prescindere  dalla valutazione di un inadempimento imputabile al donatario, indagine che invece comporta la donazione modale in caso di mancato avveramento del "modus".

Infatti, mentre  nella  donazione modale  l'onere imposto al donatario costituisce una vera e propria obbligazione, con  la conseguente rilevanza dell'indagine volta  ad accertare se la sua mancata esecuzione dipenda da  inadempimento imputabile al donatario, l'avveramento dell'evento futuro ed  incerto previsto dalle parti come condizione risolutiva del contratto produce effetti a prescindere da ogni indagine sul comportamento colposo  o meno  dei  contraenti  in ordine al verificarsi  dell'evento  stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni del contratto non possono  trovare applicazione i principi che regolano l'imputabilità in  materia di obbligazioni.

A ben vedere, secondo la giurisprudenza, in tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus".

Il legislatore prevede due forme di revocazione della donazione: quella per ingratitudine (art. 801 c.c.) per le ipotesi in cui il donatario abbia posto in essere comportamenti lesivi del decoro e dell’onore del donante ovvero pregiudizievoli per il suo patrimonio ovvero quella per sopravvenienza di figli o discendenti (artt. 803 e ss cc.).

Con specifico riferimento a tale ultimo caso, la Suprema Corte ha precisato che tale revocazione è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell’atto di liberalità, dell’esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo, poiché risponde all’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento.

 In particolare, detta previsione non contrasta con gli artt. 3, 30 e 31 Cost., non determinando alcuna ingiustificata disparità di trattamento o lesione del diritto dei figli sopravvenuti, i quali sono tutelati solo in via mediata ed indiretta, in quanto l’interesse protetto dalla norma è quello di consentire al genitore di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli.

Se ne ricava che è proprio l’assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione che legittima la revocazione, per assicurare rilevanza giuridica ad un intimo e profondo sentire dell’essere umano, che può non essere stato valutato adeguatamente dal donante ancora privo di figli, diversamente da quello che, avendo già provato il sentimento di amore filiale, si è comunque determinato a beneficiare il donatario, benché conscio degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.

Gli effetti della revocazione della donazione operano retroattivamente, in quanto il donatario deve restituire in natura quanto ricevuto, con i relativi ed eventuali frutti; se ha alienato il bene, è tenuto alla restituzione del valore che il bene aveva al momento della domanda. 

II. Tipologie di donazioni

La donazione rimuneratoria è una donazione in cui il motivo, che normalmente non assume alcun rilievo giuridico, è elemento essenziale del negozio.

Rientrano nel motivo di remunerazione: la riconoscenza, i meriti del donatario ovvero la speciale remunerazione. Si applica la disciplina generale della donazione.

Per riconoscenza si intende il sentimento di gratitudine per il donatario o la sua famiglia a causa di fatti compiuti in passato o della promessa di un'azione futura.

La speciale rimunerazione, invece, consiste in un'attribuzione patrimoniale data in conseguenza di servizi resi dal donante al donatario in cui, però, non deve ravvisarsi l'elemento della corrispettività.

Si distingue dalle liberalità d’uso di cui all’art. 770 c.c. (che NON sono donazioni), in quanto queste presuppongono l’intenzione di compensare un soggetto in occasione di particolare servizi resi o in conformità agli usi vigenti in un determinato luogo (es, mance ai camerieri), mentre nella donazione remuneratoria difetta una simile intenzione.

Si ha donazione obnuziale, quando la donazione è fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri in favore degli sposi ovvero dei figli nascituri. La peculiarità attiene alla natura contrattuale, in quanto si tratta di un negozio unilaterale, che si perfeziona, a norma dell’art. 785 c.c., senza bisogno che sia accettata; essa, tuttavia, non produce effetti finché non segua il matrimonio, che, infatti, costituisce una vera e propria condizione della donazione, che sarà inefficace in caso di annullamento del matrimonio. 

III. Le donazioni indirette.

1. Definizioni, questioni giuridiche e casistica.

Le liberalità si distinguono in donative e non donative: quest’ultimo sono quegli atti che mirano a realizzare la causa tipica di liberalità (impoverimento – arricchimento) ma tramite uno strumento tecnico – giuridico diverso dallo schema contrattuale di cui all’art. 769 c.c.

Agli “altri atti di liberalità”, diversi dalla donazione, si applica l’art. 809 c.c., a norma del quale, le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quello previsti dall’art. 769 c.c., sono soggette alle medesime norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza dei figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. E’ esclusa, in quanto non esplicitamente richiamata, la forma dell’atto pubblico, imposta a pena di nullità per i soli contratti di donazione ex art. 782 c.c. (ad eccezione delle donazioni di modico valore, art.783 c.c.).

Oltre alle liberalità d’uso (art. 770 comma 2 c.c., ove la causa è la medesima della donazione, ma la volontà dell’autore della liberalità non è libera, bensì vincolata dal costume sociale: si tratta delle liberalità che “si suole fare in occasione dei servizi resi o comunque in conformità agli usi”), rientrano nella categoria delle liberalità non donative, le c.d. donazioni indirette.

Rientrano nella categoria delle donazioni indirette tutti gli atti che, pur non formalizzati attraverso lo strumento della donazione, realizzano parimenti lo stesso intento di liberalità.

Si ha, quindi, donazione indiretta quando il donante raggiunge lo scopo di arricchimento di una persona servendosi di atti che hanno una causa diversa da quella della donazione.

Fondamento normativo:

  1. a) 809 c.c. che fa riferimento alle “liberalità risultanti da atti diversi” dalla donazione;
  2. b) 737 c.c. nella parte in cui individua l’oggetto della collazione in ciò che si è ricevuto per donazione “direttamente o indirettamente”.

Dal combinato disposto di tali norme emerge che per le donazioni indirette:

- quanto alla forma, non è necessaria la forma solenne prescritta dalla donazione diretta, ma è sufficiente la forma propria del negozio oneroso effettivamente realizzato.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito che per la validità della donazione indiretta, non è necessaria la forma della donazione (atto pubblico a pena di nullità), bensì quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti (vendita): questo perchè l’articolo 809 c.c., nel sancire l’applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’articolo 769 c.c., non richiama l’articolo 782 c.c., che prescrive la forma dell’atto pubblico per la donazione [Cass., 15 luglio 2016, n. 14551].

- quanto alla sostanza, sono applicabili anche alla donazione indiretta le norme relative alla collazione (art. 737); riduzione (ove sia lesa la quota di riserva) e la revocazione (art. 809) anche per ingratitudine ex art. 801 c.c.

            Alla luce delle differenze sussistenti tra le due tipologie di donazione, le questioni giuridiche più rilevanti in materia si concentrano sulla necessità di delineare i confini tra le stesse, onde verificare quali atti realizzati in concreto dalle parti siano riconducibili all’una ovvero all’altra categoria. Si comprende come la questione sia spesso di non poco momento, soprattutto se si considera che per le donazioni indirette non è necessaria la forma scritta ad substantiam, sicché spesso si tenta di “salvare” una donazione diretta nulla per difetto di forma, qualificandola come donazione indiretta o viceversa.

Si riportano gli approdi giurisprudenziali ormai consolidati, in tema di acquisto di beni immobili tramite donazione di denaro.

FATTO: Tizio dona a Caio del denaro con il quale successivamente viene acquistato (direttamente dal donante o dal beneficiario) un bene immobile che quindi viene intestato a favore del beneficiario della donazione.

Si tratta di una donazione diretta del denaro oppure donazione indiretta del bene immobile acquistato?

Secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso, occorre distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma e distinta determinazione, nel qual caso oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisca il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce l'unico specifico fine, se pur mediato, della donazione.

A tal fine è sufficiente la prova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto.

Nel fare applicazione dei suindicati principi, la Suprema Corte ha ritenuto che integri una fattispecie di donazione indiretta dell'immobile, e non già di donazione diretta del denaro impiegato per il suo acquisto, l'ipotesi caratterizzata dalla dazione del denaro con il precipuo scopo dell'acquisto immobiliare, in ragione del ravvisato collegamento tra l'elargizione del denaro da parte del disponente e l'acquisto del bene immobile da parte del beneficiario, indifferente al riguardo reputando che la prestazione in favore dell'alienante venga effettuata direttamente dal disponente (presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile) ovvero dallo stesso beneficiario (dopo aver ricevuto il denaro dal disponente ed in esecuzione del complesso procedimento da quest'ultimo inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità), con o senza stipulazione in nome proprio d'un contratto preliminare con il proprietario dell'immobile.

Secondo tale impostazione sostanzialistica, assume rilevanza l’oggetto dell'attribuzione, che non deve essere considerato come ciò che fuoriesce dal patrimonio del disponente, bensì in ciò di cui quest'ultimo ha inteso arricchire il beneficiario e che questi abbia effettivamente conseguito e, dunque, l’immobile.

Occorre, quindi, di volta in volta, verificare il collegamento eziologico tra elargizione del denaro e acquisto dell'immobile. Si avrà, pertanto, donazione diretta di denaro quanto risulta che oggetto dell’animus donandi è il denaro stesso.

Anche recentemente la Suprema Corte ha confermato che, nell’ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il primo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra, anche ai fini della collazione, donazione indiretta del bene stesso e non del danaro.

Con riferimento al caso in oggetto, si è posto un problema circa il rapporto tra donazione indiretta dell’immobile e regime patrimoniale dei coniugi.

In particolare, nel caso di donazione indiretta dell’immobile si applica l’art. 179, comma 1 lett.f), oppure, l’art. 179 lett b)?

Infatti, la prima norma esclude dalla comunione legale i beni acquistati mediante lo scambio di beni personali, purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto; la seconda disposizione, invece, ai fini dell'esclusione della comunione, richiede la sola dimostrazione dell'assegnazione del bene al coniuge a titolo di successione ereditaria o al titolo di donazione.

Secondo la Suprema Corte, in tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, primo comma, lett. b), cod. civ., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, primo comma, lett. f), cod. civ., né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, secondo comma, cod. civ., trattandosi di disposizione non richiamate.

Ne consegue che il bene immobile ricevuto in donazione con le modalità previste nel caso in esame costituisce un bene personale inidoneo a rientrare tra i beni in comunione legale.

Alla luce di un recente intervento a Sezioni Unite, che, quindi, effettua un riepilogo della casistica, rientrano nel novero delle donazioni indirette, facendo leva, appunto sul fatto, che la donazione indiretta puòpresentarsi nelle forme più varie, essendo caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento (ciò che, dunque, deve essere valutato, non è tanto la forma ed il modo, bensì lo spirito di liberalità, quale causa del contratto concluso in concreto):

- il con­tratto a favore di terzo, che può realizzare una liberalità non donativa, in virtù di un accordo tra disponente- stipulante e promittente con il quale al terzo beneficiario è attribuito un diritto, senza che quest'ultimo paghi alcun corrispettivo e senza prospettiva di vantaggio economico per lo stipulante. Il contratto a favore di terzo può bensì importare una liberalità a favore del mede­simo, ma costituendo detta liberalità solo la conseguenza non diretta né principale del negozio giuridico avente una causa diversa, si tratta di una donazione indiretta, la quale, se pure è sottoposta alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, non sottostà invece alle norme riguardanti la forma di queste;

- la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora det­ta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario. Anche la coìntestazione di buoni po­stali fruttiferi, ad esempio operata da un genitore per ripartire fra i fi­gli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depo­sitario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulte­riore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, qua­le contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fa­re valere i relativi diritti;

- il pagamento di un'obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore. Anche qui si assiste ad un'operazione che vede il coinvolgimento delie sfere giuridiche di tre soggetti: il solvens, estraneo al rapporto obbligatorio ma autore dell’adempimento, il quale dispone della propria sfera nel senso della liberalità verso il debitore, liberandolo da un'obbligazione; il creditore; ed il debitore, beneficiario della liberalità;

- l'intestazione di beni a nome altrui che costituisce una liberalità nascente da un complesso procedimento, rivolto a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal be­neficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente strumen­tale rispetto al conseguimento di quel risultato;

- la stipula di una polizza assicurativa sulla vita, a contenuto finanziario ed assicurativo, in cui lo stipulante assicurato abbia indicato i beneficiari del risultato utile dell’investimento finanziario.

A ben vedere, ciò che deve essere valutato, non è tanto la forma ed il modo, bensì lo spirito di liberalità, quale causa del contratto concluso in concreto, che, nel caso di un’assicurazione sulla vita stipulata in favore di soggetti terzi, peraltro non legati al designante, da alcun vincolo di mantenimento o di dipendenza economica, non può che presumersi sussistente, tanto da poter ricondurre tale contratto nella categoria sopra definita della donazione indiretta. Ciò anche in ragione del fatto che, come già evidenziato, la donazione indiretta, proprio perché può essere realizzata nei modi più svariati, non necessita della forma scritta ad substantiam, a differenza della donazione diretta prevista dall’art. 769 c.c.

A ben vedere, infatti, in simili operazioni negoziali, il pagamento del premio integra il c.d. negozio-mezzo (l’assicurazione) utilizzato per conseguire il negozio-fine e cioè la donazione, mentre il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore costituisce il risultato finale utile dell’operazione per il beneficiario.

In questa prospettiva, in caso di incapacità di intendere e di volere, anche alla assicurazione sulla vita in favore di terzi stipulata da soggetto poi deceduto, che al momento della stipula versava in tale condizione, può applicarsi l’art. 775 c.c., con conseguente possibilità di annullare il contratto per incapacità naturale, unico elemento da provare per l’annullamento della donazione indiretta.

Secondo la Suprema Corte, infatti, nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che è ad essa applicabile l’art. 775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest’ultimo possa averne risentito.

- la stipula di un contratto oneroso in cui è fissato un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto, a be­neficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell'alienante. In tal caso, infatti, il contratto di compra- vendita è stipulato dalle parti soltanto per conseguire - appunto, in via indiretta, attraverso il voluto sbilanciamento tra le prestazioni cor­rispettive - la finalità, diversa ed ulteriore rispetto a quella di scam­bio, consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che beneficia dell'attribuzione di maggior valore;

- la rinuncia abdicativa può atteggiarsi a liberalità.

               Passando alle ipotesi che sono state ricondotte, attraverso un'opera di perimetrazione, nell'ambito del contratto di donazione diretta, si tratta di:

- il trasferimento del libretto di deposito a ri­sparmio al portatore, effettuato dal depositante al terzo possessore al fine di compiere una liberalità; e ciò sul rilievo che, quando trasferisce detto libretto, il depositante non utilizza la causa tipica del rapporto con la banca per conseguire un diverso risultato economico, ma pone in essere con un diverso soggetto un altro negozio, quello di trasferi­mento, realizzabile per una delle tante cause possibili, le quali non sono conseguite come effetto indiretto della trasmissione, ma ne co­stituiscono direttamente lo scopo;

- le liberalità attuate a mezzo di titoli di cre­dito non sono donazioni indirette: il fatto che l'obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura del ¡'obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta. L'astrattezza del titolo nei rap­porti tra le parti ha, infatti, funzione processuale, non anche sostan­ziale, restando il titolo formale pur sempre collegato al negozio sotto­stante.

- l'accollo interno con cui l'accollante, allo scopo di arricchire un familiare con proprio impove­rimento, si sia impegnato nei confronti di quest'ultimo a pagare all'i­stituto di credito le rate del mutuo bancario dal medesimo contratto, rilevandosi che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell’accollo. 

2. La donazione indiretta ed il negozio fiduciario

La fattispecie di cui ci stiamo occupando e cioè la donazione indiretta pone non poche difficoltà in ordine alla sua differenziazione rispetto ad altro istituto pure molto diffuso, quale il negozio fiduciario.

Anch’esso rientra nella categoria dei negozi giuridici indiretti, in quanto le parti, per raggiungere il proprio intento, non utilizzano lo schema negoziale tipico predisposto precipuamente dall’ordinamento per quella finalità, ma si servono di un negozio con causa diversa.

E’ il negozio con il quale un soggetto trasferisce ad un altro soggetto la titolarità di un diritto, il cui esercizio viene però limitato dall’esistenza del c.d. factum fiduciae tra fiduciante e fiduciario, in ragione del quale quest’ultimo si obbliga a ritrasferimento del diritto medesimo al fiduciante, dopo aver realizzato lo scopo perseguito dall’operazione negoziale. Esso, dunque, serve a trasferire una proprietà fiduciaria, con contenuto limitato nel tempo e nei poteri.

La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati.

In quest’ottica, ben può, dunque rientrarvi, un contratto di compravendita con riserva di nomina, ove l’acquirente sostituisce a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest’ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso.

A tal fine, non sembra ostare la circostanza che la compravendita sia stata stipulata con riserva della proprietà in favore del venditore fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo, giacché quel che rileva, ai fini della configurabilità della donazione indiretta, è che lo stipulante abbia pagato, in unica soluzione o a rate, il corrispettivo, oppure abbia messo a disposizione del beneficiario i mezzi per il relativo pagamento.

In tal modo si realizza, seppur in via indiretta, l’intento di liberalità del disponente tramite un collegamento negoziale: il mezzo prescelto è atipico, il fine è costituito da una tipica causa donandi.

Per contro, nel negozio fiduciario, anzitutto, manca qualsivoglia intento di liberalità; concorrono due negozi, il patto di fiducia ed il mandato senza rappresentanza, distinti ma collegati funzionalmente, ove il primo determina il trasferimento di diritti ovvero l’insorgenza di situazioni giuridiche in capo al fiduciario, mentre il secondo, crea a carico di quest’ultimo l’obbligo di ritrasferire al fiduciante o ad un terzo il diritto. Tali negozi integrano una fattispecie di interposizione reale, caratterizzata, però, dall’obbligo di ritrasferimento del bene, una volta compiuta la gestione ed eseguiti i patti assunti all’interno del rapporto gestorio.

Infatti, secondo la giurisprudenza, affinché ricorra l’intestazione fiduciaria di un bene occorre che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del factum fiduciae.

3. La donazione indiretta ed il negotio mixtum cum donatione

Un altro negozio giuridico con cui si raggiunge lo scopo donativo è il negotium mixtum cum donatione, in cui la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta.

Tuttavia, va qui precisato che la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per se stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni, ma anche che questa sia d'entità significativa, ed, inoltre, che la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e abbia, ciò nonostante, voluto il trasferimento della proprietà e l'abbia voluto allo specifico fine d'arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo.

Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, infatti, La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un "negotium mixtum cum donatione", occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.

IV. Altre questioni giuridiche registrate in tema di donazione. 

1. Sulla configurabilità di un preliminare di donazione

QUESITO DI DIRITTO: Occorre soffermarsi sull’ammissibilità nel nostro ordinamento della promessa di donazione o del preliminare di donazione, e cioè del contratto con il quale il donante non provvede ad arricchire immediatamente il beneficiario, ma semplicemente si limita ad impegnarsi a farlo in un secondo momento.

CORNICE NORMATIVA:

- art. 782 c.c. e ss, donazione (definizione e caratteri generali),

- contratto preliminare (definizione e caratteri generali)

SOLUZIONE: Non è configurabile il preliminare di donazione.

TESI: L’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza nega tale configurabilità, in quanto verrebbe meno lo spirito di liberalità che connota gli atti donativi. Infatti, il donante sarebbe obbligato ad adempiere la promessa precedentemente assunta in favore del beneficiario con evidente compressione della propria libertà dispositiva.

A ben vedere, la convenzione che contenga una promessa di attribuzione dei propri beni a titolo gratuito impone sul promittente un vincolo giuridico a donare il quale si pone in contrasto con il principio secondo il quale nella donazione l’arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di liberalità: siffatta convenzione viene sanzionata con la nullità.

2. Rinuncia all’usufrutto: è donazione?

QUESITO DI DIRITTO: Occorre valutare se la rinuncia all’usufrutto configuri una ipotesi di donazione, con conseguente necessità della forma scritta a pena di nullità.

CORNICE NORMATIVA:

-art. 782 c.c. donazione e requisiti di forma (la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità).

- art. 1014 c.c.: l'usufrutto è un diritto reale che consente di usare la cosa altrui, godendone i frutti, nel rispetto della destinazione economica della cosa. L'usufruttuario di un immobile può abitarlo personalmente o concederlo in locazione riscuotendo legittimamente i canoni. A fronte dell'ampiezza di tale diritto dell'usufruttuario, vi è però il limite derivante dal divieto di trasformazione o di cambio di destinazione d'uso e, ovviamente, di demolizione.

SOLUZIONE: la rinunzia all’usufrutto non integra una donazione.

TESI: Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la rinuncia all'usufrutto, quale negozio unilaterale meramente abdicativo, ha come causa la dismissione del diritto e, poiché il consolidamento con la nuda proprietà ne costituisce effetto "ex lege", non può essere considerata come una donazione, né necessita della forma prescritta dall'art. 782 cod. civ.

Sul punto la giurisprudenza ha affermato che la rinuncia all’usufrutto è un negozio unilaterale, con causa diretta a dismettere il diritto e per questo atto non è richiesta una forma particolare, salvo non si tratti di rinuncia all’usufrutto su beni immobili, per la quale è richiesta solo la forma scritta ex art. 1350 c.c. Ed infatti,  nel momento in cui l’usufruttuario rinuncia al suo diritto, l’effetto diretto di quest’atto è previsto dalla legge ed è quello di far “consolidare” la nuda proprietà con il diritto di usufrutto, per cui il nudo proprietario espande il suo diritto diventando pieno proprietario.

3. Donazione remuneratoria ed obbligazione naturale. Differenze

QUESITO DI DIRITTO: Occorre delineare il confine tra la donazione remuneratoria per riconoscenza e l’obbligazione naturale.

CORNICE NORMATIVA:

- art. 770 c.c. che prevede tra le varie forme di liberalità anche la c.d. donazione remuneratoria, che è una liberalità fatta per riconoscenza in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. In quanto donazione la stessa deve rispettare i requisiti della forma scritta ad substantiam.

- art. 2034 cc., a mente del quale l’obbligazione naturale consiste in un obbligo non giuridicamente vincolante, bensì solo morale e sociale, cui segue il pagamento spontaneo del debitore.

Le caratteristiche delle obbligazioni naturali sono l’inesigibilità e l’incoercibilità: non vi sono strumenti giuridici che impongano l’esecuzione forzata dell’obbligo, ma quando tale obbligo è spontaneamente adempiuto, quanto dovuto non può essere ripetuto.

TESI: La Suprema Corte ha recentemente ritenuto che la liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.

In particolare, nel caso di specie affrontato dalla Suprema Corte, Caia, vedova di Tizio, conveniva in giudizio Sempronio, per chiedergli la restituzione della somma di € 150.000,00, al medesimo versata da Tizio tramite assegno. Sempronio asseriva che detto assegno gli era stato consegnato da Tizio, suo vecchio amico, senza alcun obbligo di restituzione, in adempimento di un dovere morale di gratitudine; ai riguardo Sempronio argomentava che egli aveva letteralmente raccolto Tizio all'angolo di una chiesa di Torino, ove stava chiedendo l'elemosina (vivendo come un barbone), e lo aveva ospitato, assistito, curato, vestito e sfamato per lungo tempo, riportandolo ad una condizione di vita normale; precisava altresì che successivamente Tizio ebbe ad ereditare da un parente un ingente patrimonio e che il medesimo, alla luce della sua mutata situazioni patrimoniale, ritenne di disobbligarsi con lui versandogli la somma in questione.

Sul punto la Suprema Corte ha precisato che il collegamento operato da Tizio tra la dazione della somma in questione ed un suo debito di riconoscenza nei confronti di Sempronio non è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'articolo 2034 c.c., essendo al tal fine necessario anche il requisito della proporzionalità.

L'articolo 2034 c.c. distingue le obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo, al secondo comma, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali (casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono pero a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione, quali l'adempimento della disposizione fiduciaria e il pagamento del debito prescritto e del debito di gioco) e, al primo comma, con disposizione molto più ampia, l'esecuzione spontanea di un dovere morale (o di coscienza) o sociale.

Con riferimento a tale disposizione di carattere generico, l'indagine sulla sussistenza di un'obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall'altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso).

4. E’ configurabile la donazione di beni altrui?

QUESITO DI DIRITTO: Occorre verificare l’ammissibilità nel nostro ordinamento di una donazione di cosa altrui, soffermandosi in particolare sugli effetti che essa possa eventualmente produrre nel caso in cui ricorrano tutti i presupposti per usucapire il bene altrui donato. In altre parole, occorre chiedersi se la donazione di cosa altrui possa integrare un atto astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà ai fini della prescrizione acquisitiva ex art. 1159 c.c. Occorre, quindi, indagare sulla sorte della donazione dispositiva di beni altrui, nonché sull'idoneità della donazione di cosa altrui a rappresentare titolo per il perfezionamento di un acquisto a non domino a norma dell'art. 1159 c.c.

TESI: Sul punto si è registrato un contrasto giurisprudenziale, recentemente risolto dall’intervento delle Sezioni Unite.

Un orientamento decisamente minoritario opta per la validità della donazione di cosa altrui, ritenendola però inefficace. Ciò in ragione, anzitutto, della ristretta portata letterale dell'art. 771 c.c., che farebbe esplicito riferimento solo ai beni futuri e non anche a quelli altrui, nonché per la natura eccezionale del divieto di donare beni futuri, atteso il riferimento alla disciplina della vendita di cosa altrui, che invece è perfettamente valida nel nostro ordinamento ed integra un’ipotesi di vendita c.d. obbligatoria.

In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che  la donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.

Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, invece, la donazione di un bene altrui, ancorché non espressamente vietata nel nostro ordinamento, sarebbe nulla, in quanto viene fatta rientrare nel divieto di donazione di beni futuri, per la quale l’art. 771 c.c. commina la nullità comminata.

Vi sarebbe, infatti, un’identità di ratio del divieto.

L'esigenza, che ne è alla base, di porre un freno agli atti di prodigalità e di limitare l'impoverimento ai beni esistenti nel patrimonio del donante, accomuna futurità ed altruità, sicchè l'istanza protettiva disvelata dalla norma citata impone di ritenere - superando un'interpretazione pedissequamente ancorata all'enunciato - che il divieto da essa dettato abbracci tutti gli atti di donazione dispositiva perfezionati prima ancora che il loro oggetto (non importa se futuro in senso oggettivo o anche futuro in senso soltanto soggettivo) entri a comporre il patrimonio del donante. In altri termini, il divieto di donazione dei beni futuri di cui all’art. 771 c.c. ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante.

La nullità della donazione di cosa altrui, dunque, viene fatta derivare da un’interpretazione analogica dell'art. 771 cod. civ., posto che tale norma fisserebbe il carattere della necessaria immediatezza dell'arricchimento altrui che connota la donazione e, dunque, dell'altrettanta necessaria appartenenza del diritto al patrimonio del donante al momento del contratto, sia esso tale diritto futuro o altrui.

Ciò, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nella vendita di cosa altrui, che obbliga il non dominus alienante a procurare l'acquisto al compratore, obbligo che nell’ambito del contratto di donazione non sarebbe configurabile, in quanto, di fatto, costituirebbe a carico del promittente un vincolo giuridico a donare, che si pone in contrasto con il principio secondo cui nella donazione l'arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di liberalità, in virtù cioè di un atto di autodeterminazione del donante, assolutamente libero nella sua formazione.

In tal senso la Suprema Corte ha affermato che la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 c.c., poiché il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 c.c., poiché il requisito, richiesto da questa norma, dell’esistenza di un titolo che legittimi l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente descritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare.

Sul contrasto giurisprudenziale registratosi sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, che hanno optato per la nullità della donazione di cosa altrui, precisando, però, che tale nullità non deriva dall’applicazione in via analogica della nullità prevista dall'art. 771 cod. civ. per la donazione di beni futuri, ma dalla mancanza della causa del negozio di donazione.

A ben vedere, la lettura dell'art. 769 cod. civ. deve indurre a ritenere che l'appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisca elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale la causa tipica del contratto stesso non può realizzarsi. Recita, infatti, la citata disposizione: «La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Elementi costitutivi della donazione sono, quindi, l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, il c.d. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario e che va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale.

Appare evidente, dunque, che l'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare rappresenti elemento costitutivo del contratto, come si evince dal riferimento che l’art 769 c.c. fa all'oggetto della disposizione, individuato in un diritto del donante ("un suo diritto").

La non ricorrenza di tale situazione comporta la non riconducibilità della donazione di cosa altrui allo schema negoziale della donazione, di cui all'art. 769 cod. civ. In altri termini, prima ancora che per la possibile riconducibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri, di cui all'art. 771, primo comma, cod. civ., la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilità di realizzare la causa del contratto (incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio).

Pertanto, posto che l'art. 1325 cod. civ. individua tra i requisiti del contratto la causa e che, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, cod. civ., la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 cod. civ. produce la nullità del contratto, l'altruità del bene non consente di ritenere integrata la causa del contratto di donazione, con la conseguenza, quindi, che la donazione di un bene altrui è nulla.

Con riferimento alla donazione deve quindi affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace; se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.

La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.). Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.

In conclusione, dunque, la donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 cod. civ., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 cod. civ. (il donante deve disporre «di un suo diritto») e degli artt. 1325 e 1418, secondo comma, cod. civ. In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere precisamente delineato nell'atto pubblico; in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall'altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo.

Sulla scorta delle considerazioni finora svolte, dunque, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa; tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.

In particolare, la Suprema Corte ha precisato che anche la donazione che abbia ad oggetto un bene solo in parte altrui, perché appartenente pro indiviso a più comproprietari per quote differenti, è nulla.

Non è, infatti, dato comprendere quale effettiva differenza corra tra i "beni altrui" e quelli "eventualmente altrui", trattandosi, nell'uno e nell'altro caso, di beni non presenti, nella loro oggettività, nel patrimonio del donante al momento dell'atto, l'unico rilevante al fine di valutarne la conformità all'ordinamento.

In sostanza, la posizione del coerede o comproprietario che dona uno dei beni compresi nella comunione (ovviamente, nel caso in cui la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni) non si distingue in nulla da quella di qualsivoglia altro donante che disponga di un diritto che, al momento dell'atto, non può ritenersi incluso nel suo patrimonio.

In tal senso, le Sezioni Unite hanno stabilito che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.

In conclusione, quindi, la donazione di cosa anche parzialmente altrui non può costituire l’atto idoneo per l’acquisto della proprietà del bene altrui per usucapione.

5. Donazione e contratto atipico di vitalizio assistenziale

QUESITO DI DIRITTO: Con riferimento al contratto atipico di vitalizio assistenziale, giova verificare quando tale contratto, ritenuto meritevole di tutela, ecceda i limiti e di fatto realizzi, seppur in maniera indiretta, uno spirito di liberalità dell’assistito in favore del beneficiario, con conseguente configurabilità di una donazione e non di un vitalizio assistenziale. In tali casi, infatti, potrebbero esserci altri soggetti, quali eredi dell’assistito una volta deceduto, interessati a far dichiarare la simulazione di tale contratto, che potrebbe dissimulare una donazione.

CORNICE NORMATIVA:

- art. 782 c.c. donazione (definizione ed aspetti principali)

- contratto di vitalizio assistenziale (definizione e caratteri)

Si tratta di un contratto atipico, riconosciuto in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c.,  autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenzino perché, mentre nella rendita alimentare le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili, nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle qualità personali proprie di questo.

Il vitalizio alimentare, come il contratto tipico di rendita vitalizia, ha natura aleatoria: in esso l'alea, lungi dal venire meno o attenuarsi, si correla a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità' e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute; si è detto, quindi, che nel vitalizio alimentare l’alea è più marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni, anche in ragione dell'età e della salute del beneficiario.

Concretamente, il vitalizio assistenziale si caratterizza, oltre che per il contenuto economico dell’accordo, consistente in disposizioni patrimoniali di vario genere che l’assistito fa in favore del beneficiario, anche per una componente spirituale e per la natura fiduciaria del rapporto tra i due soggetti coinvolti (spesso intercorrente tra genitori e figli).

TESI: Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato Il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus".

Per superare, dunque, il profilo problematico in considerazione, la Suprema Corte ha individuato il criterio sopra riportato nella massima, secondo cui “l’originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus”. 

  1. SCHEMA RIEPILOGATIVO

 

LA DONAZIONE

Schema riepilogativo dell’istituto giuridico

- definizione:

La donazione è un contratto consensuale a titolo gratuito, con cui il donante arricchisce il donatario, disponendo in favore di questo di un suo diritto ovvero assumendo verso lo stesso un’obbligazione. Rientra nel novero dei negozi a titolo gratuito (art. 769 c.c.).

- elementi essenziali:

  1. accordo: si tratta di un contratto consensuale, che si perfeziona con la manifestazione del consenso, salvo che si tratti di una donazione di beni mobili di modico valore, per cui è necessaria la consegna dei beni; è necessaria l’accettazione del donatario per la conclusione del contratto;
  2. causa: spirito di liberalità;
  3. oggetto: qualsiasi diritto e bene, ad eccezione dei beni futuri (art. 771 c.c.);
  4. forma: è imposta la forma scritta dell’atto pubblico a pena di nullità.

- elementi accidentali: sono compatibili con la donazione tutti gli elementi accidentali del contratto, condizione, termine e modo. In caso di inadempimento dell’onere modale, si può richiedere la risoluzione del contratto di donazione ove espressamente previsto nello stesso (art. 793 c.c.).

- donazione rimuneratoria è una donazione in cui il motivo, che normalmente non assume alcun rilievo giuridico, è elemento essenziale del negozio. Rientrano nel motivo di remunerazione: la riconoscenza, i meriti del donatario ovvero la speciale remunerazione. Si applica la disciplina generale della donazione.

- donazione obnuziale è la donazione è fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri in favore degli sposi ovvero dei figli nascituri. E’ un contratto unilaterale, che si perfeziona senza bisogno che sia accettata; non produce effetti finché non segua il matrimonio (art. 785 c.c.).

- liberalità d’uso, atti di liberalità in cui la causa è la medesima della donazione, ma la volontà dell’autore della liberalità non è libera, bensì vincolata dal costume sociale: si tratta delle liberalità che “si suole fare in occasione dei servizi resi o comunque in conformità agli usi” (art. 770 comma 2 c.c., ); rientrano nella categoria delle liberalità non donative.

- donazioni indirette, atti che, pur non formalizzati attraverso lo strumento della donazione, realizzano parimenti lo stesso intento di liberalità. Si ha, quindi, donazione indiretta quando il donante raggiunge lo scopo di arricchimento di una persona servendosi di atti che hanno una causa diversa da quella della donazione (artt. 737 e 809 c.c.). Non è necessaria la forma scritta.

  1. VERIFICA DI APPRENDIMENTO E AUTOVALUTAZIONE 

Verifica di apprendimento e di autovalutazione

  1. Che cos’è la donazione? Quali sono i caratteri essenziali della donazione?
  2. E’ valida una donazione stipulata oralmente?
  3. E’ necessaria l’accettazione del donatario? Sempre?
  4. Che cos’è la donazione remuneratoria? Come si differenzia dalle liberalità d’uso e dall’obbligazione naturale?
  5. Che cos’è la donazione obnuziale?
  6. E’ configurabile la donazione di beni futuri? E quella di beni altrui?
  7. Cosa sono le donazioni indirette? Quali ne sono i connotati principali? In cosa si distinguono dalle donazione dirette? Come si distinguono dalle donazioni dirette?
  8. E’ configurabile il preliminare di donazione?
  9. Che cos’è il negozio fiduciario? In cosa si distingue dalla donazione indiretta?
  10. E’ sempre possibile risolvere la donazione in caso di inadempimento dell’onere modale?

 

  1. TRACCIA E POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA 

Traccia

Parere Diritto Civile

Tizio, Caio e Sempronio sono tre fratelli, comproprietari di un immobile sito in Roma alla via della Luna 37, acquistato con atto di compravendita stipulato nel 2005.

Nel 2016, in seguito alla morte del fratello Tizio, la quota di comproprietà di quest’ultimo cadeva in comunione ereditaria in favore degli altri due fratelli, i quali, quindi, erano proprietari dell’immobile in parte a pieno titolo, ciascuno per la sua quota per atto inter vivos, per altra parte (quella corrispondente alla quota di Tizio) in ragione della successione di entrambi i fratelli nella quota di Tizio.

Sebbene l’eredità permanesse indivisa, con atto pubblico sottoscritto nell’aprile 2017, Sempronio decideva di donare al nipote Mevio la propria quota di proprietà dell’immobile, sia quella acquisita per atto tra vivi che quella rientrante nella comunione ereditaria.

Il candidato assunte le vesti del legale di Caio, fratello comproprietario del medesimo immobile, interessato a verificare la validità o meno della donazione stipulata da Sempronio, rediga motivato parere. 

Traccia

Parere Diritto Civile

Possibile soluzione schematica

La traccia che ci occupa attiene alla annosa e dibattuta questione della validità della donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, con riferimento alla quale si è recentemente espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite.

Infatti, nel nostro caso, Sempronio ha realizzato una donazione in favore del nipote Mevio, che, per la parte di sua proprietà esclusiva, è sicuramente una donazione di cosa propria, quindi perfettamente valida, mentre per la parte ricaduta nella comunione ereditaria e quindi in comproprietà, in quanto la comunione ereditaria non era ancora divisa al momento della stipula del contratto di donazione, è una donazione di una cosa parzialmente altrui (e cioè del fratello Caio, altrettanto coerede di Tizio e comproprietario della quota pro indiviso).

E’ proprio con riferimento a tale quota in comunione pro indiviso, oggetto della donazione che si è posto il problema della sua validità.

In realtà, quindi, la vicenda ci pone un’unica grande questione, all’interno della quale ne possiamo ben individuare una più circoscritta che è sicuramente quella che più ci interessa da vicino:

  1. è valida la donazione di cosa altrui?
  2. in particolare, è valida la donazione di cosa parzialmente altrui?

Il suggerimento redazione per strutturare in maniera organica ed ordinata questo parere è quello di non fare un’unica questione, ma trattare in parte separatamente i due profili problematici appena illustrati, in questo senso: la donazione di cosa altrui è nulla e alla medesima conclusione si perviene anche con specifico riferimento alla donazione di cosa parzialmente altrui.

Come vedremo, infatti, i due profili problematici in parte coincidono, ma richiedono un’autonoma trattazione, al fine di spiegare bene ogni singolo aspetto ed evitare di fare un unico calderone. In ogni caso, dobbiamo essere bravi a non appesantire troppo il parere.

Ovviamente se si riesce a trattare in maniera adeguata, ordinata e completa entrambi i profili problematici in un’unica questione va bene ugualmente!

In ogni caso, la cornice normativa in questo parere è unica, in quanto ha ad oggetto solo il contratto di donazione e le altre norme che si procederà a passare in rassegna!

  1. INCIPIT

FATTO

La vicenda trae origine dalla stipula di un contratto di donazione, con cui Sempronio donava al nipote Mevio le sue quote di proprietà immobiliare, sia quella in proprietà esclusiva che quella in comproprietà pro indiviso con il fratello Caio, rientrante quest’ultima nella comunione ereditaria ancora indivisa tra i fratelli del defunto Tizio.

QUESTIONE

Ciò posto, si rende opportuno valutare se sia valida la donazione effettuata da Sempronio, considerato che riguarda un bene parzialmente altrui, in quanto parte della quota di proprietà rientra nella comunione ereditaria ed è, dunque, pro indiviso.

  1. CORNICE NORMATIVA

Si rinvia alla dispensa sulla donazione, rappresentando che in questa cornice normativa devono senza dubbio essere illustrate le seguenti norme:

- art. 769 c.c. definizione del contratto di donazione, con particolare riferimento alla causa del contratto di donazione che consiste nello spirito di liberalità,

- art. 771 c.c., che sancisce con la nullità la donazione dei beni futuri, cioè di quelli che al momento della stipula del contratto di donazione non sono presenti nel patrimonio del donante. Occhio! Questa è una delle norme cardine di questo parere!

- è opportuno altresì fare un cenno alla disciplina della nullità contrattuale, precisando che la donazione è un contratto soggetto, dunque, anche alla disciplina generale del contratto: si farà riferimento agli artt. 1418 e 1419 c.c., in particolare alla causa del contratto quale elemento essenziale dello stesso ai sensi dell’art. 1325 c.c.

I QUESTIONE

  1. QUESITO DI DIRITTO

Ciò posto, occorre verificare, in via preliminare, se la donazione dispositiva di un bene altrui debba o meno ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione.

  1. TESI + MASSIMA

Sul punto si è registrato un contrasto giurisprudenziale.

Un orientamento decisamente minoritario opta per la validità della donazione di cosa altrui, ritenendola però inefficace. Ciò in ragione, anzitutto, della ristretta portata letterale dell'art. 771 c.c., che farebbe esplicito riferimento solo ai beni futuri e non anche a quelli altrui, nonché per la natura eccezionale del divieto di donare beni futuri, atteso il riferimento alla disciplina della vendita di cosa altrui, che invece è perfettamente valida nel nostro ordinamento ed integra un’ipotesi di vendita c.d. obbligatoria.

In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che la donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.

Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, invece, la donazione di un bene altrui, ancorché non espressamente vietata nel nostro ordinamento, sarebbe nulla, in quanto viene fatta rientrare nel divieto di donazione di beni futuri, per la quale l’art. 771 c.c. commina la nullità comminata.

Vi sarebbe, infatti, un’identità di ratio del divieto. L'esigenza, che ne è alla base, di porre un freno agli atti di prodigalità e di limitare l'impoverimento ai beni esistenti nel patrimonio del donante, accomuna futurità ed altruità, sicchè l'istanza protettiva disvelata dalla norma citata impone di ritenere - superando un'interpretazione pedissequamente ancorata all'enunciato - che il divieto da essa dettato abbracci tutti gli atti di donazione dispositiva perfezionati prima ancora che il loro oggetto (non importa se futuro in senso oggettivo o anche futuro in senso soltanto soggettivo) entri a comporre il patrimonio del donante. In altri termini, il divieto di donazione dei beni futuri di cui all’art. 771 c.c. ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante.

La nullità della donazione di cosa altrui, dunque, viene fatta derivare da un’interpretazione analogica dell'art. 771 cod. civ., posto che tale norma fisserebbe il carattere della necessaria immediatezza dell'arricchimento altrui che connota la donazione e, dunque, dell'altrettanta necessaria appartenenza del diritto al patrimonio del donante al momento del contratto, sia esso tale diritto futuro o altrui.

Ciò, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nella vendita di cosa altrui, che obbliga il non dominus alienante a procurare l'acquisto al compratore, obbligo che nell’ambito del contratto di donazione non sarebbe configurabile, in quanto, di fatto, costituirebbe a carico del promittente un vincolo giuridico a donare, che si pone in contrasto con il principio secondo cui nella donazione l'arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di liberalità, in virtù cioè di un atto di autodeterminazione del donante, assolutamente libero nella sua formazione.

In tal senso, infatti, la Suprema Corte ha affermato che la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 c.c., poiché il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 c.c., poiché il requisito, richiesto da questa norma, dell’esistenza di un titolo che legittimi l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente descritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare.

Sul contrasto giurisprudenziale registratosi sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, che hanno optato per la nullità della donazione di cosa altrui, precisando, però, che tale nullità non deriva dall’applicazione in via analogica della nullità prevista dall'art. 771 cod. civ. per la donazione di beni futuri, ma dalla mancanza della causa del negozio di donazione.

A ben vedere, la lettura dell'art. 769 cod. civ. deve indurre a ritenere che l'appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisca elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale la causa tipica del contratto stesso non può realizzarsi. Recita, infatti, la citata disposizione: «La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione». Elementi costitutivi della donazione sono, quindi, l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, il c.d. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario e che va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale.

Appare evidente, dunque, che l'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare rappresenti elemento costitutivo del contratto, come si evince dal riferimento che l’art 769 c.c. fa all'oggetto della disposizione, individuato in un diritto del donante ("un suo diritto").

La non ricorrenza di tale situazione comporta la non riconducibilità della donazione di cosa altrui allo schema negoziale della donazione, di cui all'art. 769 cod. civ. In altri termini, prima ancora che per la possibile riconducibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri, di cui all'art. 771, primo comma, cod. civ., la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilità di realizzare la causa del contratto (incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio).

Pertanto, posto che l'art. 1325 cod. civ. individua tra i requisiti del contratto la causa e che, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, cod. civ., la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 cod. civ. produce la nullità del contratto, l'altruità del bene non consente di ritenere integrata la causa del contratto di donazione, con la conseguenza, quindi, che la donazione di un bene altrui è nulla.

Con riferimento alla donazione deve quindi affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace; se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.

La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.). Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.

In conclusione, dunque, la donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 cod. civ., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 cod. civ. (il donante deve disporre «di un suo diritto») e degli artt. 1325 e 1418, secondo comma, cod. civ. In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere precisamente delineato nell'atto pubblico; in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall'altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo.

Sulla scorta delle considerazioni finora svolte, dunque, la Suprema Corte ha ritenuto che la donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa; tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.

[Per come stiamo strutturando il parere, possiamo bypassare la fase della soluzione della prima questione, posto che la stessa non riguarda da vicino il fatto rappresentato da Caio, bensì un passaggio logico che ci consentirà di rappresentare a quest’ultimo le considerazioni in ordine alla nullità della donazione di cosa parzialmente altrui stipulata da Sempronio].

II QUESTIONE

  1. QUESITO DI DIRITTO

Ciò posto, occorre valutare se le medesime conclusioni cui è giunta la Suprema Corte a Sezioni Unite e finora enucleate valgano anche per il caso di donazione di cosa parzialmente altrui.

  1. TESI + MASSIMA

Secondo la Suprema Corte, anche la donazione che abbia ad oggetto un bene solo in parte altrui, perché appartenente pro indiviso a più comproprietari per quote differenti, è nulla.

Non è, Infatti, dato comprendere quale effettiva differenza corra tra i "beni altrui" e quelli "eventualmente altrui", trattandosi, nell'uno e nell'altro caso, di beni non presenti, nella loro oggettività, nel patrimonio del donante al momento dell'atto, l'unico rilevante al fine di valutarne la conformità all'ordinamento.

In sostanza, la posizione del coerede o comproprietario che dona uno dei beni compresi nella comunione (ovviamente, nel caso in cui la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni) non si distingue in nulla da quella di qualsivoglia altro donante che disponga di un diritto che, al momento dell'atto, non può ritenersi incluso nel suo patrimonio.

In tal senso, le Sezioni Unite hanno stabilito che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.

  1. SOLUZIONE

Sulla scorta delle considerazioni finora svolte, preme rappresentare a Caio che la donazione del bene parzialmente altrui stipulata da Sempronio in favore del nipote Mevio è nulla, anche considerato che dalla stessa non sembra emergere che il donante abbia dichiarato di essere consapevole dell’altruità della cosa, con conseguente assunzione dell’obbligazione di dare oggetto della donazione stessa. Ciò in quanto, se per la parte di sua proprietà esclusiva dell’immobile sito in Roma alla via della luna 37, la donazione è perfettamente validata, per la quota posseduta in comunione ereditaria pro indiviso insieme al fratello Caio, la donazione sarebbe nulla per difetto di causa ai sensi degli artt. 769, 1325 e 1418 c.c.

Ne deriva, peraltro, che si tratterebbe di una nullità parziale, che però, ai sensi dell’art. 1419 c.c., si estende all’intero contratto, non essendo allo stato emersa la volontà di Sempronio, in qualità di donante, di affermare la validità della donazione per la quota a lui spettante in via esclusiva.

 

LA DONAZIONE - OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

Ragionato con applicazione del metodo Foroeuropeo

(N.B. contiene “tracce BIS”) 

[N.B. Ai fini della presentazione dei nuovi corsi Foroeuropeo e dell’illustrazione del materiale che la Scuola mette a disposizione dei suoi studenti, si riporta per estratto il contenuto dell’osservatorio giurisprudenziale relativo al contratto di donazione, in cui vengono affrontate, in maniera ragionata, tutte le questioni giuridiche che hanno formato oggetto di disamina giurisprudenziale negli anni più recenti. Le questioni vengono affrontate applicando il metodo Foroeuropeo, onde consentire di comprenderne più facilmente il funzionamento e di riuscire ad impostare agevolmente l’elaborato che si è chiamati a redigere].

  1. la donazione obnuziale è compatibile con la donazione indiretta?

QUESITO DI DIRITTO

Si rende opportuno valutare se la donazione obnuziale sia compatibile con la figura della donazione indiretta, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alla forma richiesta.

TESI

Orbene, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 785 cod.civ. la donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall'espressa menzione nell'atto pubblico delle finalità dell'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, "determinato", matrimonio, è incompatibile con l'istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ. Ciò in quanto [….]

  1. L'esecuzione di un ordine di bancogiro per il trasferimento di strumenti finanziari è una donazione diretta o indiretta?

QUESITO DI DIRITTO

Occorre domandarsi se la stabilità del trasferi­mento di ricchezza attuato donandi causa a mezzo banca sia subordi­nata all'adozione dello schema formale-causale della donazione o se l'attribuzione liberale a favore del beneficiario rappresenti una conse­guenza indiretta giustificata dal ricorso ad un'operazione trilaterale di movimentazione finanziaria con l'intermediazione dell'ente creditizio. Ci si chiede, quindi, se l'art. 809 cod. civ. debba trovare applicazione non solo ai contratti bancari di deposito cointestati (che in effetti sono ritenute forme di donazione indirette), ma anche alle mere esecuzioni di disposizioni di trasferimento titoli dal conto del donante a quello del donatario.

TESI

Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di ban­cogiro impartito dai disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipula­zione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore. Ciò in quanto [……]

  1. L’assicurazione sulla vita può integrare una donazione indiretta?

QUESITO DI DIRITTO

Occorre valutare se una polizza sulla vita, a contenuto finanziario ed assicurativo, in cui lo stipulante assicurato abbia indicato i beneficiari del risultato utile dell’investimento finanziario, possa qualificarsi o meno come donazione indiretta, annullabile, dunque, ex art. 775 c.c. su istanza del donante e dei suoi eredi o aventi causa in caso di incapacità del donante al momento della stipula.

TESI

Nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che è ad essa applicabile l’art. 775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest’ultimo possa averne risentito. Ciò in quanto […..]

  1. Le società di capitali hanno la capacità di donare?

QUESITO DI DIRITTO

Si rende necessario valutare se la donazione compiuta da una società di capitali, con animus donandi, sia o meno compatibile con la causa sociale e cioè lo scopo di lucro.

TESI

La determinazione dell’oggetto sociale nell’atto costitutivo non comporta alcuna limitazione alla capacità delle società stesse, che, queste pertanto rimangono capaci anche se trascendono e perfino se tradiscono il loro scopo. Ciò in quanto […..]

  1. La rinunzia della quota di comproprietà in favore di prossimo congiunto: donazione diretta o indiretta?

QUESITO DI DIRITTO

Occorre, dunque, valutare la natura dell’atto di rinuncia della quota di comproprietà in favore di prossimi congiunti, stante l’intento di liberalità perseguito dal rinunciante.

TESI

Pare, anzitutto, doversi escludere che la rinuncia in considerazione possa costituire una donazione diretta di cui all'art. 782 c.c. e ss., per il sol fatto che essa persegue una funzione direttamente attributiva e non già meramente abdicativa del diritto reale, rimanendo soggetta alla disciplina della donazione diretta, con tutte le conseguenze in punto di forma.

Pare piuttosto opportuno ritenere che la rinunzia alla quota di comproprietà, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comproprietari costituisca una donazione indiretta. Ciò in quanto [….]

 

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