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2.PRIMO INCONTRO CON CONCILIAZIONE 

2.PRIMO INCONTRO CON CONCILIAZIONE

2.1 Mediazioni obbligatorie, Mediazioni demandate dal giudice, Mediazioni con clausola contrattuale/statutaria.

In caso di conciliazione al termine del primo incontro, sono dovuti dalle parti, in via solidale, gli ulteriori importi - per spese di mediazione - indicati nella tabella allegato A del D.M. 150/2023 al netto delle Spese di Mediazione già pagate al primo incontro.

Foroeuropeo applica gli importi minimi indicati nella tabella allegata al D.M. 150/2023

Con la tabella che segue, sono stati detratti gli importi già versati con il primo incontro (art. 30, comma 1 D.M. 150/2023). 

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE, MEDIAZIONI DEMANDATE DAL GIUDICE, MEDIAZIONI CON CLAUSOLA CONTRATTUALE/STATUTARIA . PRIMO INCONTRO CON CONCILIAZIONE

Valore della lite

Importo
senza Iva

Importo
con Iva

Fino ad € 1.000,00 

€ 16,00

19,52

Da €1.001,00 ad € 5.000

€ 32,00

39,04

Da € 5.001,00 ad € 10.000

€ 136,00

165,92

Da €10.000,00 ad € 25.000

€ 256,00

312,32

Da € 25.000,00 ad € 50.000

€ 480,00

585,60

Da € 50.001,00 ad € 150.000
o di valore indeterminabile

€ 824,00

1.000,53

Da € 150.001 ad € 250.000

€ 1.064,00

1.298,08

Da € 250.001 ad € 500.000

€ 1.864,00

2.274,08

Da € 500.001 ad € 1.500.000

€ 2.984,00

3.640.48

Da €1.500.000,01, ad € 2.500,000

€ 3.544,00

4.335,88

Da € 2.500.001, ad € 5.000.000

€ 5.064,00

6.178,08

Oltre € 5.000.000

0.16%

0,16% +iva


 2.2 Mediazioni volontarie

In caso di conciliazione al termine del primo incontro, sono dovuti dalle parti, in via solidale, gli ulteriori importi - per spese di mediazione - indicati nella tabella allegato A del D.M. 150/2023 al netto delle Spese di Mediazione già pagate al primo incontro.

Foroeuropeo applica gli importi minimi indicati nella tabella allegata al D.M. 150/2023

Con la tabella che segue, sono stati detratti gli importi già versati con il primo incontro (art. 30, comma 1 D.M. 150/2023). 

MEDIAZIONI VOLONTARIE - AVENTI AD OGGETTO DIRITTI NON DISPONIBILI - PRIMO INCONTRO CON CONCILIAZIONE

Valore della lite

Importo
senza Iva

Importo
con Iva

Fino ad € 1.000,00 

€ 20,00

24,40

Da €1.001,00 ad € 5.000

€ 40,00

48,80

Da € 5.001,00 ad € 10.000

€ 170,00

207,40

Da €10.000,00 ad € 25.000

€ 320,00

390,40

Da € 25.000,00 ad € 50.000

€ 600,00

732,00

Da € 50.001,00 ad € 150.000

€ 1.030,00

1.256,60

Da € 150.001 ad € 250.000

€ 1.330,00

1.622,60

Da € 250.001 ad € 500.000

€ 2.330,00

2.842,60

Da € 500.001 ad € 1.500.000

€ 3.730,00

4.550,60

Da €1.5001, ad € 2.500,000

€ 4.430,00

5.404,60

Da € 2.500.001, ad € 5.000.000

€ 6.330,00

7.722,60

Oltre € 5.000.000

0,2%

0,2% +iva

 

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.