Chi siamo - organismo di mediazione n. 1120
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI UFFICIO II -
ORDINI PROFESSIONALI E ALBI REPARTO V - ALBI E REGISTRI
Verificato, in particolare, il possesso, da parte della "FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L'EUROPA S.R.L.", dei seguenti requisiti:
capacità finanziaria corrispondente ad un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
capacità organizzativa per aver attestato di poter svolgere l'attività in due regioni o in una regione e due province;
compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; possesso della polizza assicurativa corrispondente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, feti, b) del d.m, n. 180/2010;
sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti; trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo;
garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio dì mediazione;
conformità del regolamento alla legge e al d.m. 180/2010, come modificato con decreto ministeriale 6 luglio 2011 n. 145 e con decreto ministeriale 4 agosto 2014 n.139;
Verificato il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, lettere a), b), c) e d) e dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 180/2010
Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 180/2010,
DISPONE
l'iscrizione della "FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L'EUROPA S.R.L", con sede legale in ROMA (RM) (cap. 00193), VIA CRESCENZIO n. 43, C.F. 13989971000 e P.IVA 13989971000, sito web FOROEUROPEO.IT, e- mail
L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell''iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori iscritti negli elenchi della "FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L", ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 180/2010.
La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione comporterà la sospensione e/o la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale n. 180/2010.
Roma, 10/02/2023
IL MAGISTRATO DELEGATO
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |