Concordia mediazioni - accordo collaborazione
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ORGANISMI DI MEDIAZIONE PER LA CONDIVISIONE DELLE STRUTTURE E DEI MEDIATORI CON RIFERIMENTO ALLA COMPETENZA TERRITORIALE (art. 6 e art. 17 -D.M. 150/2023)
1.ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEGLI ALTRI ORGANISMI:
FOROEUROPEO AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L. Organismo di Mediazione iscritto al num. 1120 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione con sede legale in Roma Via Crescenzio 43 e
CONCORDIA MEDIAZIONI s.r.l., Organismo di Mediazione iscritto al num. 481 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, con sede legale in Catania (CT) hanno sottoscritto in data 29/1/2024 e
2.OGGETTO DELL’ACCORDO:
la condivisione, reciproca, delle strutture, del personale dei Mediatori per una regolare gestione delle procedure di mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale.
3.DURATA DELL’ACCORDO
L’accordo avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione; si rinnoverà tacitamente per un uguale periodo salvo che una delle parti comunichi per iscritto la disdetta con preavviso di almeno 30 giorni.
Il presente accordo è stato trasmesso al responsabile del Registro Organismi di mediazione Ministero della Giustizia.
LE SEDI OPERATIVE
TRIBUNALE DI ROMA
Roma (RM) Via Crescenzio 43 - Foroeuropeo Avvocati per l’Europa
TRIBUNALE DI CATANIA
Catania (CT), piazza Giovanni Verga n.25 - Concordia Mediazione
Acireale (CT), Via Fabio n. 66 - Concordia Mediazione
TRIBUNALE DI PALERMO
Palermo (PA), Via Salvatore Lo Forte n. 12 - Concordia Mediazione
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Bagheria (PA), Via Andrea Scordato n. 38 - Concordia Mediazione
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Ispica (RG), Viale Lazio n. 23 - Concordia Mediazione
Avola (SR), via Roma n. 32 - Concordia Mediazione
Siracusa (SR), Viale Teracati. 90 - Concordia Mediazione
TRIBUNALE DI RAGUSA
Ragusa (Rg), via Perlasca n. 27 - Concordia Mediazione
TRIBUNALE DI ENNA
Catenanuova (EN), via Principe Umberto n. 100) - Concordia Mediazione
Enna (EN), via Trieste n. 13 - Concordia Mediazione
TRIBUNALE DI NICOSIA
Nicosia (En), Via Nazionale n. 51 - Concordia Mediazione
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Grammichele (CT), Via Silvio Pellico n. 463 - Concordia Mediazione
TRIBUNALE DI MESSINA
Messina (ME), Via Ugo Bassi n. 128 - Concordia Mediazione
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |