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esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2020

Ministero della giustizia - Diario delle date di svolgimento delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2020. (GU n.98 del 18-12-2020)

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020, con cui è stata indetta, per l'anno 2020, la sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento, nonchè fissati le date per l'espletamento delle prove scritte, le modalità di svolgimento delle prove e i termini per la presentazione delle domande da parte dei candidati;

 Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 10 novembre 2020, con il quale è stato differito lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense alle date da indicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020; 

 Decreta: 

 Art. 1  L'art. 3 del decreto ministeriale 14 settembre 2020 e' sostituito dal seguente:

 «Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si svolgeranno dalle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

 13 aprile 2021: parere motivato in materia regolata dal codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lettera a);

 14 aprile 2021: parere motivato in materia regolata dal codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lettera b);

 15 aprile 2021: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2), lettera c)».

 Roma, 14 dicembre 2020

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.