Condominio - Mediazione obbligatoria – Corte di Cassazione, Sez. 2 - Ordinanza n. 11598 dell’11 aprile 2022 - commento
Condominio - Opposizione a decreto ingiuntivo – Mancato invito del giudice al procedimento di mediazione obbligatoria - Inattività delle parti – Effetti sulla domanda di opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11598 dell’11 aprile 2022 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
FATTO. Il Tribunale di Bolzano, confermando la decisione di primo grado, dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione avverso un decreto ingiuntivo per omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010.
Il giudice del gravame rilevava che, in considerazione dell’onere di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria una volta che il giudice si fosse pronunciato sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, era comunque onere dell’opponente provvedere di conseguenza anche nel caso in cui – come nella fattispecie – il giudice avesse rinviato più volte la causa senza invitare le parti a procedere in tal senso.
Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per Cassazione, che veniva accolto con rinvio del giudizio allo stesso Tribunale in persona di diverso magistrato.
DECISIONE. Secondo recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte (sent. n. 19596/2020) una volta instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e deciso in merito all’esecutività dello stesso, l’onere di avviare la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che se questa non si attiva alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Precisato questo i giudici di legittimità, tra le varie osservazioni formulate, hanno rilevato che nell’ambito della mediazione obbligatoria, il cui obiettivo è quello di porre in atto un processo efficiente e di ragionevole durata, non è possibile assimilare l’inerzia dell’opponente sanzionata dall’art. 647 c.p.c. (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente) con la diversa ipotesi in cui l’opponente stesso, avendo notificato l’atto ed essendosi costituito tempestivamente in giudizio dovrebbe essere penalizzato per non avere proceduto al tentativo di mediazione.
Tale argomento, in particolare, è stato ritenuto dirimente nell’ambito della scelta se addossare la sanzione dell’improcedibilità all’opposto piuttosto che all’opponente, considerando che la revoca del decreto ingiuntivo non preclude al primo la possibilità di promuovere una nuova richiesta e di ottenere un nuovo decreto ingiuntivo.
Pertanto, nel caso in cui il giudice alla prima udienza utile non demandi le parti alla mediazione delegata sarà l’opposto e non l’opponente a doversi attivare, con la conseguente dichiarazione, in caso negativo, di improcedibilità della domanda e revoca del decreto ingiuntivo.
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