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2. Dove e come si svolge

DOVE E COME SI SVOLGE LA MEDIAZIONE

Le fasi

1.ATTIVARE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

2.ATTENDERE LE COMUNICAZIONI DALLA SEGRETERIA DELL'ORGANISMO

3.PARTECIPARE AGLI INCONTRI PREVISTI

  • PRESSO LA SEDE - In Roma, Via Crescenzio 43
  • A DISTANZA IN VIDEOCONFERENZA -nell’aula virtuale

Le modalità di svolgimento del procedimento sono stabilite dal Regolamento di procedura previsto dell'Organismo.

1.ATTIVARE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Per attivare il procedimento di mediazione è necessario predisporre la istanza di avvio che deve essere,

-depositata direttamente presso la segreteria dell'Organismo,

-oppure inviata a mezzo fax o a mezzo di posta elettronica

-oppure elaborarla online sul sito web.

L'istanza deve contenere i dati necessari per attivare la procedura ed i seguenti allegati: una fotocopia del documento di identità, eventuali documenti e la ricevuta del pagamento delle spese di avvio.

Le parti possono anche depositare una domanda congiunta e possono, d'accordo, scegliere uno dei Mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo.

La forma dell'istanza di avvio è comunque lasciata alla libera disponibilità delle parti.

L'accesso dei dati riservato solo a coloro che hanno partecipato al procedimento (art. 2, lettera d) Regolamento).

L'Organismo di mediazione Foroeuropeo, per facilitare gli utenti, ha predisposto apposita modulistica che può essere scaricata, in formato testo, dal sito web

2.ATTENDERE LE COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA

La segreteria dell'Organismo, ricevuta l'istanza, predispone un fascicolo e provvede ad inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione (Fax e Pec), alla parte istante ed alla parte chiamata, una comunicazione con l'indicazione del Mediatore e della data fissata per rincontro.

E' consentita, solo per gravi motivi, la partecipazione per il tramite di rappresentante fornito dei necessari poteri, (esempio di Procura speciale sul sito web.

3.PARTECIPARE AGLI INCONTRI PREVISTI

  • PRESSO LA SEDE - In Roma, Via Crescenzio, 43
  • A DISTANZA IN VIDEOCONFERENZA - nell’aula virtuale

 

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.