4 Quanto costa
TARIFFE DI MEDIAZIONE VALIDE PER TUTTI I TIPI DI MEDIAZIONE: OBBLIGATORIA, FACOLTATIVA, CONTRATTUALE, DEMANDATA DAL GIUDICE.
1. CONTRIBUTO SPESE DI AVVIO
– 48,80 €, IVA compresa, per istanze con valore fino a 250.000,00 € o indeterminato basso;
– 97,60 €, IVA compresa, per istanze con valore superiore a 250.000,00 € o indeterminato alto.
Il contributo per le spese di avvio è dovuto dalla parte istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione e dalla parte chiamata otto giorni prima della sua partecipazione al primo incontro.
1.a. Spese postali
Le spese postali ammontano a 8,20 € per ciascuna parte convocata in mediazione con raccomandata semplice.
Per la Raccomandata 1 sono dovute 15,20 € per ciascuna parte convocata in mediazione.
2. SPESE DI MEDIAZIONE*
Le spese di mediazione dovute per la procedura di mediazione civile sono quelle indicate in base al valore della controversia e sono state determinate dal Ministero della Giustizia con Decreto 18 ottobre 2010 n. 180.
Valore della controversia |
Tariffe di mediazione ufficiali |
Maggiorazione per esito positivo (per parte, iva esclusa) |
Fino a € 1.000 |
€ 65.00 |
€ 16.00 |
Da € 1.001 a € 5.000 |
€ 130.00 |
€ 32.00 |
Da € 5.001 a € 10.000 |
€ 240.00 |
€ 60.00 |
Da € 10.001 a € 25.000 |
€ 360.00 |
€ 90.00 |
Da € 25.001 a € 50.000 |
€ 600.00 |
€ 150.00 |
Da € 50.001 a € 250.000 |
€ 1.000.00 |
€ 250.00 |
Da € 250.001 a € 500.000 |
€ 2.000.00 |
€ 500.00 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 |
€ 3.800.00 |
€ 950.00 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 |
€ 5.200.00 |
€ 1.300.00 |
Da € 5.000.001 e oltre |
€ 9.200.00 |
€ 2.300.00 |
Indeterminato basso |
€ 600.00 |
€ 150.00 |
Indeterminato alto |
€1.000.00 |
€ 250.00 |
* Gli importi sopra indicati si intendono IVA esclusa e sono applicati in egual misura a ciascuna parte intervenuta in mediazione.
* qualora nel corso del procedimento di mediazione il valore della controversia risultasse maggiore da quello dichiarato inizialmente dalle parti, l’importo dell’indennità dovuto sarà quello corrispondente al relativo scaglione.
3. Casi di maggiorazione dovuta per legge
1. Successo della mediazione: + 25%;
2. Formulazione della proposta: + 20%;
3. Particolare complessità della mediazione: + 20%
Le percentuali sopra riportate si applicano sulle spese della mediazione nei casi indicati.
4. Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo:
a) Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate:
………
b) Assegno bancario consegnato presso la nostra sede;
c) Bancomat o carta di credito presso la nostra sede.
5. Agevolazioni economiche per le parti
In caso di successo della mediazione lo Stato riconosce un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà (art. 20 D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28). Di fatto, l’indennità pagata, fino ad un massimo di 500 €, viene totalmente recuperata detraendo dalle tasse da pagare l’importo corrisposto per la procedura di mediazione.
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |