MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA Nuovo art. 8 Bis
D.Lgs. 4 marzo 2010 , n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050) aggiornato con la riforma Cartabia - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA
SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA
La lettera i) introduce l'articolo 8-bis (1) per fissare i principi dello svolgimento della mediazione in modalità telematica in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, co. 4, lett. p), della legge delega.
Essenzialmente l'articolo 8-bis rinvia a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di:
■ formazione dei documenti della mediazione in formato nativo digitale (commi 1 e ;
■ sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata (commi 1 e 3);
■ svolgimento degli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, che deve essere idoneo ad assicurare la contestuale effettiva reciproca audibilità e visibilità delle persone collegate (comma 2);
■ invio di documenti e comunicazioni tramite pec o altro servizio di recapito certificato qualificato (comma 1);
■ conservazione dei documenti a cura dell'organismo di mediazione, secondo le norme dell'art. 43 del codice dell'amministrazione digitale (comma 5).
Al termine della mediazione, il mediatore crea un unico documento informatico, contenente sia il verbale, sia l'accordo, se raggiunto; tale documento deve essere sottoscritto dalle parti e, nei casi di mediazione obbligatoria, anche dagli avvocati, secondo le modalità già viste.
Da ultimo il documento è sottoscritto dal mediatore, che avrà poi cura di inviarlo alle parti, agli avvocati e alla segreteria dell'organismo di mediazione.
L'accordo formato e sottoscritto in modalità telematica è titolo esecutivo
La lettera o) interviene sull'articolo 12 (2) con alcune modifiche puntuali, ancorché ne viene presentata come una sostituzione integrale.
In particolare si stabilisce che anche l'accordo formato e sottoscritto in modalità telematica, nei casi di mediazione in cui le parti sono assistite da avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
La previsione riguardante invece i casi di mediazione in cui le parti non sono assistite da avvocati è stata spostata dal comma 1 al nuovo comma 1-bis, ma il contenuto è rimasto lo stesso.
In questo caso, affinché l'accordo possa costituire titolo esecutivo, il verbale che lo contiene deve essere omologato, su istanza di parte, dal presidente del tribunale, che vi provvede con decreto una volta accertatane la regolarità formale e il rispetto delle normative dell'ordine pubblico (che sono invece accertate dagli avvocati nella mediazione obbligatoria).
Per le controversie transfrontaliere il verbale è omologato dal Presidente del tribunale del circondario nel quale l'accordo deve avere esecuzione secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/52/CE.
La normativa richiamata
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050) aggiornato con la riforma Cartabia
1) Art. 8-bis (Mediazione in modalità telematica).
1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento e' formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e puo' essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte puo' chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, il documento elettronico e' inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, e' inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2) Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. (9) ((10))
1 -bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. (9) ((10))
2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. (9) ((10))
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che le modifiche di cui ai commi 1, 1 -bis e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |