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1.PRIMO INCONTRO SENZA CONCILIAZIONE

1.PRIMO INCONTRO SENZA CONCILIAZIONE

     Ai sensi dell’art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, ciascuna parte è tenuta a corrispondere, per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione.

     La parte istante deve, inoltre, rimborsare le spese vive sostenute dall'Organismo per la convocazione delle parti. 

     Gli importi sono dovuti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. 

    Le spese di mediazione sono dovute per centri di interesse.

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE, MEDIAZIONI DEMANDATE DAL GIUDICE, MEDIAZIONI CON CLAUSOLA CONTRATTUALE/STATUTARIA.  (Importi ridotti di 1/5 - 20%)

 Valore della lite

Spese avvio
DM 150/2023 ridotte
del 20%

Spese 
Mediazione
DM 150/2023 ridotte del 20%

Totale
senza Iva

Totale
da pagare
con Iva

fino a € 1.000

32,00

48,00

80,00

€ 97,60

da € 1.000,01 a € 50.000

60,00

96,00

156,00

€ 190,32

superiore a € 50.000,01
o Indeterminato 

88,00

136,00

224,00

€ 273,28

 

COSTI PER LA CONVOCAZIONE DELLE PARTI

-con raccomandata nazionale - AR

€ 10,00

-con raccomandata nazionale - AR1

€ 15,00

-con raccomandata internazionale

€ 20,00

-con PEC

Nessun importo

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non sono dovuti altri importi (art. 26 c. 6 D.M. 150/2023).

1.2 SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONI VOLONTARIE - AVENTI AD OGGETTO DIRITTI NON DISPONIBILI - SENZA CONCILIAZIONE 

Valore della lite

Spese avvio 
DM 150/2023

Spese Mediazione
DM 150/2023

Totale
da pagare oltre Iva

Totale
da pagare con Iva

fino a € 1.000
Indeterminato basso

40,00

60,00

100,00

€ 122,00

da € 1.000,01 a € 50.000
Indeterminato medio

75,00

120,00

195,00

€ 237,90

superiore a € 50.000
Indeterminato alto

110,00

170,00

280,00

€ 341,60

 

COSTI PER LA CONVOCAZIONE DELLE PARTI

-con raccomandata nazionale - AR

€ 10,00

-con raccomandata nazionale - AR1

€ 15,00

-con raccomandata internazionale

€ 20,00

-con PEC

Nessun importo

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non sono dovuti altri importi (art. 26 c. 6 D.M. 150/2023).

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.