Programma calcolo parametri d.m. 55/2014 - Elabora le notule in materia stragiudiziale
D.M. 55/2014 - G.U. del 2 Aprile 2014 - Attività stragiudiziale
IL PROGRAMMA ELABORA UNA NOTULA STRAGIUDIZIALE
il programma|orange
IL PROGRAMMA
la guida-help per eleborare la notula|green
LA GUIDA-HELP
1.Selezionare l'autorità/procedimento e dopo il valore;
2.Cambiare le combinazioni degli importi con click su minimo o massimo. Il programma consente la utilizzazione di imputazioni differenti con combinazioni a scelta e consente di selezionare le fasi desiderate:
3.inserire eventuali maggiorazioni previste dal d.m.;
4.inserire eventuali spese imponibili. Il programma calcola sulle spese imponibili gli oneri accessori;
5.inserire eventuali spese esenti. Non vengono aggiunti gli oneri accessori;
6.Dopo le selezioni desiderate cliccando sulla pagina o premendo invio il programma procede al ricalcolo dei totali.
Sono stati predisposti sei campi per l'inserimento dei dati per creare una notula personalizzata. I campi se lasciati in bianco non verranno stampati.
le prestazioni previste|blue
LE PRESTAZIONI PREVISTE
Prestazioni con compenso a percentuale
1.Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso. Art. 26.
Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali 1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Art. 20.
Compensi per attività stragiudiziale -
1.I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Art. 18.
Trasferte
1.All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio. Art. 27.
Determinazione del valore dell’affare
1.Nella liquidazione dei compensi il valore della dell'affare è determinato a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell’affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2.Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.
3.Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
4.Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.
5.Per l'assistenza in affari in materia tributaria si avrà riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
6.Qualora il valore effettivo dell’affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati la stessa si considera di valore indeterminabile.
7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell’affare stesso. Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000.
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