Il domicilio digitale
Corte di Cassazione, Sez. U, 20 giugno 2012, n. 10143
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, 18 marzo 2013, n. 6752,
Corte di Cassazione, Sez. L, 18 giugno 2014, n. 13857,
Corte di Cassazione, Sez. 1, 27 ottobre 2015, n. 21892,
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017
L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima.
Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82 , consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
Corte di Cassazione, Sez. 2, 28 novembre 2017, n. 28374
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 14 dicembre 2017, n. 30139
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13775 del 31/05/2017
Iscrizione della causa a ruolo a seguito di prima notifica dell'atto di citazione non andata a buon fine - Convenuto non costituitosi - Tardività della costituzione dell’attore - Esclusione - Conseguenze - Ordine di rinnovazione della notificazione della citazione - Nuova iscrizione della causa a ruolo - Necessità - Esclusione.
La costituzione in giudizio dell’attore, avvenuta dopo il decimo giorno successivo al compimento di un'invalida notificazione dell'atto di citazione, non è qualificabile come tardiva, ex art. 171 c.p.c., giacché il termine di cui all'art. 165 c.p.c. decorre solo in presenza di una notifica valida; pertanto, ove, in simile ipotesi, il convenuto non si sia costituito (così sanando la nullità verificatasi), il giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e l'attore, rinnovata con successo la notifica, non deve reiterare la propria costituzione in giudizio, iscrivendo nuovamente la causa a ruolo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, 8 giugno 2018, n. 14914 ;
Corte di Cassazione, Sez. 1, 18 gennaio 2019, n. 1411;
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, 23 maggio 2019, n. 14140
Corte di Cassazione, Sez. 3, 30 settembre 2019, n. 24218
Corte di Cassazione, Sez. L, 10 ottobre 2018, n. 25086
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, 10 novembre 2015, n. 22892
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 15 settembre 2017, n. 21519; conforme Sez. 2, 10 maggio 2018, n. 11316
Corte di Cassazione, Sez. 2, 9 agosto 2018, n. 20698
Corte di Cassazione, Sez. 2, 28 dicembre 2018, n. 33547
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 15 giugno 2017, n. 14958
Corte di Cassazione, Sez. 2, 28 febbraio 2017, n. 5200
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018
L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante,essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica).
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018
In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44,gestito dal Ministero della Giustizia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11574 del 11/05/2018
In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario. - conforme Sez. 2, 1° ottobre 2018, n. 23738
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, 5 aprile 2019, n. 9562