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Notifica a mezzo pec - osservatorio

Notifica a mezzo pec - osservatorio

Tempo delle notifiche telematiche e tempestività dell’impugnazione.
Tempo delle notifiche telematiche e tempestività dell’impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. L, 4 maggio 2016, n. 8886 L'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall'art. 16 quater dello stesso d.l. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest'ultimo giorno). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8886 del 04/05/2016  Corte di Cassazione, Sez. 3, 21 settembre 2017, n. 21915 Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario - che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo - non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, alle 23.47 dell'ultimo giorno utile, sul rilievo che, ai sensi del predetto art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, le notificazioni effettuate dopo le 21 debbono ritenersi perfezionate alle ore 7 del giorno successivo e che non era ipotizzabile la scissione degli effetti per il notificato e il notificante, in quanto quest'ultimo aveva iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21915 del 21/09/2017 Corte di Cassazione, 22 dicembre 2017, n. 30766 Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, 21 marzo 2018, n. 7079, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 31 luglio 2018, n. 20198 Corte di Cassazione, Sez. L, 30 agosto 2018, n. 21445 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, 27 settembre 2018, n. 23225 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 12 novembre 2018, n. 28864
Nullità delle notifiche
Nullità delle notifiche Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 9 luglio 2015, n. 14368 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, 7 ottobre 2016, n. 20307 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, 18 gennaio 2017, n. 1060 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, 18 dicembre 2017, n. 30372 Corte di Cassazione, Sez. 1, 8 settembre 2016, n. 17767
mancata indicazione nell'oggetto del messaggio PEC
MANCATA INDICAZIONE NELL'OGGETTO DEL MESSAGGIO PEC Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 4 ottobre 2016, n. 19814 no       Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018 Procedimento civile - notificazione - nullità – sanatoria - notificazione della sentenza ad indirizzo tratto da pubblici elenchi - omissioni del codice fiscale e della dizione "notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994" - raggiungimento dello scopo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018 L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante,essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica).  Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018 Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere processo telematico - firme digitali "cades" e "pades" - equivalenza - fondamento – conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018 In tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato "PAdES".
mancata sottoscrizione con firma digitale della copia informatica dell’atto
mancata sottoscrizione con firma digitale della copia informatica dell’atto Corte di Cassazione, Sez. 3, 19 dicembre 2016, n. 26102 Corte di Cassazione, Sez. U, n. 7665 del 2016 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 19 luglio 2019, n. 19542
Casistica di dichiarata invalidità della notifica telematica.
Casistica di dichiarata invalidità della notifica telematica Corte di Cassazione, Sez. L, 7 ottobre 2015, n. 20072 -no Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, 6 aprile 2017, n. 9022). - no Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, 11 maggio 2017, n. 11593 - no     Deposito di copia analogica del controricorso predisposto in originale telematico e notificato dal difensore a mezzo P.E.C. – Corte di cassazione, sentenza n. 22438 del 24/09/2018    mancanza di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, legge n. 53 del 1994 – conseguenze. Dal sito web della corte di cassazione Le Sez. U, enunciando principi ai sensi dell’art. 363 c.p.c. hanno affermato: il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli. Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente. Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del comma 2 art. cit.), l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 l. n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile. Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all'originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile. Nell'ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, codice amministrazione digitale impegna solo la parte che lo pone in essere, sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l'asseverazione di cui all'art. 9 della l. n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.   Corte di Cassazione, Sez. 3, 28 giugno 2018, n. 17020 -no
Applicazione del principio di raggiungimento dello scopo.
Applicazione del principio di raggiungimento dello scopo. Corte di Cassazione, Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665 Corte di Cassazione, sez. trib., n. 26831 del 2014
mancata sottoscrizione del ricorso notificato
mancata sottoscrizione del ricorso notificato Corte di Cassazione, Sez. 3, 8 marzo 2017, n. 5779 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 14 marzo 2017, n. 6518 Corte di Cassazione, Sez. 5, 16 febbraio 2018, n. 3805 -no
mancata indicazione che l’indirizzo di posta elettronica del notificante risulta censito in pubblici elenchi
mancata indicazione che l’indirizzo di posta elettronica del notificante risulta censito in pubblici elenchi Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, 9 marzo 2017, n. 6079 Corte di Cassazione, Sez. U, n. 7665 del 2016
ONERI DEL DESTINATARIO.
Oneri del destinatario Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 25 settembre 2017, n. 22320 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 28 settembre 2017, n. 22756 Corte di Cassazione, Sez. 3, 31 ottobre 2017, n. 25819 Corte di Cassazione, Sez. L, 21 agosto 2019, n. 21560 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 12 novembre 2018, n. 28864
LE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI DI CANCELLERIA.
Le comunicazioni e notificazioni di cancelleria.   Corte di Cassazione, Sez. 1, 22 dicembre 2016, n. 26773 Corte di Cassazione, Sez. 1, 26 novembre 2018, n. 30532 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, 13 marzo 2017, n. 6369
ONERI DI GESTIONE DELLA CASELLA PEC PER IL DIFENSORE.
Oneri di gestione della casella PEC per il difensore Corte di Cassazione, Sez. L, 2 luglio 2014, n. 15070 Corte di Cassazione, Sez. L, 23 gennaio 2018, n.1647 Corte di Cassazione, Sez. 5, 21 marzo 2018, n. 7029 Corte di Cassazione, Sez. L, 20 maggio 2019, n. 13532 Corte di Cassazione, Sez. 3, 20 luglio 2016, n. 14827 Corte di Cassazione, Sez. 1, 2 novembre 2015, n. 22352; conforme Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 7 luglio 2016, n. 13917 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 7 luglio 2016, n. 13917 Corte di Cassazione, Sez. 1, 20 dicembre 2016, n. 26333 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 6 luglio 2016, n. 13817 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 4 luglio 2017, n. 16447  (conforme Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 14 marzo 2018, n. 6378) Corte di Cassazione, Sez. 1, 3 gennaio 2017, n. 31 Corte di Cassazione, Sez. 1, 21 giugno 2018, n. 16365 
COMUNICAZIONE INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO E DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER L’IMPUGNAZIONE.
Comunicazione integrale del provvedimento e decorrenza del termine breve per l’impugnazione.   Corte di Cassazione, Sez. 6-3, 5 novembre 2014, n. 23526 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 2 luglio 2015, n. 13622; Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 14 dicembre 2015, n. 25115; Corte di Cassazione, Sez. U, 15 dicembre 2015, n. 25208; Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 22 maggio 2017, n. 12780 Corte di Cassazione, Sez. 2, 31 luglio 2018, n. 20229 (Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, 11 settembre 2015, n. 18024; conforme, Sez. 6 - 3, 30 settembre 2016, n. 19352; Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 18 maggio 2018, n. 12342). Corte di Cassazione, Sez. L, 3 agosto 2016, n. 16216 Corte di Cassazione, Sez. L, 28 settembre 2016, n. 19177; conforme Corte di Cassazione, Sez. L, 20 dicembre 2016, n. 26344; Corte di Cassazione, Sez. L, 13 gennaio 2017, n. 794; Corte di Cassazione, Sez. L, 22 marzo 2017, n. 7351; Corte di Cassazione, Sez. L, 27 marzo 2017, n. 7799; Corte di Cassazione, Sez. L, 2 maggio 2017, n. 10630 Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, 13 marzo 2018, n. 6059 Corte di Cassazione, Sez. L, 7 novembre 2019, n. 28751 Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, 11 maggio 2017, n. 11598 Corte di Cassazione, Sez. L, 16 maggio 2016, n. 10017 Corte di Cassazione, Sez. L, 16 gennaio 2017, n. 856 Corte di Cassazione, Sez. L, 24 ottobre 2017, n. 25136
Decorrenza del termine nel procedimento sommario di cognizione.
Decorrenza del termine nel procedimento sommario di cognizione. Corte di Cassazione, Sez. 3, 23 marzo 2017, n. 7401, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, 8 marzo 2017, n. 5840 Corte di Cassazione, Sez. 2, 6 giugno 2018, n. 14478 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, 9 maggio 2017, n. 11331 Corte di Cassazione, Sez. 2, 27 settembre 2017, n. 22674 Corte di Cassazione, Sez. 1, 22 marzo 2018, n. 7154 Corte di Cassazione, Sez. 2, 10 gennaio 2019, n. 474
Opposizione alla dichiarazione di adottabilità.
Opposizione alla dichiarazione di adottabilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, 4 dicembre 2014, n. 25662 Corte di Cassazione, Sez. 1, 19 ottobre 2016, n. 21193, Corte di Cassazione, Sez. 1, 15 novembre 2017, n. 27139 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 6 dicembre 2017, n. 29302 Corte di Cassazione, Sez. 1, 26 giugno 2018, n. 16857 Corte di Cassazione, Sez. 1, 24 aprile 2018, n. 10106 Corte di Cassazione, Sez. 1, 22 agosto 2018, n. 20947; conforme Corte di Cassazione, Sez. L, 7 novembre 2019, n. 28751
IL DOMICILIO DIGITALE
Il domicilio digitale Corte di Cassazione, Sez. U, 20 giugno 2012, n. 10143  Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, 18 marzo 2013, n. 6752, Corte di Cassazione, Sez. L, 18 giugno 2014, n. 13857, Corte di Cassazione, Sez. 1, 27 ottobre 2015, n. 21892,   Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017 L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82 , consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.   Corte di Cassazione, Sez. 2, 28 novembre 2017, n. 28374 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 14 dicembre 2017, n. 30139   Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13775 del 31/05/2017 Iscrizione della causa a ruolo a seguito di prima notifica dell'atto di citazione non andata a buon fine - Convenuto non costituitosi - Tardività della costituzione dell’attore - Esclusione - Conseguenze - Ordine di rinnovazione della notificazione della citazione - Nuova iscrizione della causa a ruolo - Necessità - Esclusione. La costituzione in giudizio dell’attore, avvenuta dopo il decimo giorno successivo al compimento di un'invalida notificazione dell'atto di citazione, non è qualificabile come tardiva, ex art. 171 c.p.c., giacché il termine di cui all'art. 165 c.p.c. decorre solo in presenza di una notifica valida; pertanto, ove, in simile ipotesi, il convenuto non si sia costituito (così sanando la nullità verificatasi), il giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e l'attore, rinnovata con successo la notifica, non deve reiterare la propria costituzione in giudizio, iscrivendo nuovamente la causa a ruolo.   Corte di Cassazione, Sez. 3, 8 giugno 2018, n. 14914 ; Corte di Cassazione, Sez. 1, 18 gennaio 2019, n. 1411; Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, 23 maggio 2019, n. 14140 Corte di Cassazione, Sez. 3, 30 settembre 2019, n. 24218 Corte di Cassazione, Sez. L, 10 ottobre 2018, n. 25086 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, 10 novembre 2015, n. 22892 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 15 settembre 2017, n. 21519; conforme Sez. 2, 10 maggio 2018, n. 11316 Corte di Cassazione, Sez. 2, 9 agosto 2018, n. 20698 Corte di Cassazione, Sez. 2, 28 dicembre 2018, n. 33547 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 15 giugno 2017, n. 14958 Corte di Cassazione, Sez. 2, 28 febbraio 2017, n. 5200   Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018 L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse una mera irregolarità la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" e l'inserimento del codice fiscale del soggetto notificante,essendo pacifico tra le parti l'avvenuto perfezionamento della notifica).  Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 23620 del 28/09/2018 In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44,gestito dal Ministero della Giustizia.  Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11574 del 11/05/2018 In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.  - conforme Sez. 2, 1° ottobre 2018, n. 23738   Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, 5 aprile 2019, n. 9562  
INDIVIDUAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC RILEVANTE AI FINI DEL DOMICILIO DIGITALE.
Individuazione dell’indirizzo PEC rilevante ai fini del domicilio digitale. Corte di Cassazione, Sez. 2, 9 maggio 2018, n. 11154 Corte di Cassazione, Sez. 1, 9 gennaio 2019, n. 287 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 27 settembre 2019, n. 24110; conforme, Corte di Cassazione, Sez. 2, 1° ottobre 2019, n. 24474 Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, 25 maggio 2018, n. 13224 Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, 17 ottobre 2018, n. 25948 Corte di Cassazione, Sez. 1, 26 febbraio 2019, n. 5652 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 9 aprile 2019, n.9893 Corte di Cassazione, Sez. 3, 8 febbraio 2019, n. 3709 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 15 novembre 2019, n. 29749 Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 3709 del 2019 Corte di Cassazione, S.U. n. 23620/2018 (stesso senso, già Cass. n. 30139/2017
COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC AL COLLEGIO DIFENSIVO ED INDICAZIONE DEL DOMICILIATARIO.
Comunicazioni e notificazioni a mezzo PEC al collegio difensivo ed indicazione del domiciliatario. Corte di Cassazione, Sez. U, 9 giugno 2014, n. 12924), Corte di Cassazione, Sez. L, 20 maggio 2019, n. 13532 Corte di Cassazione, Sez. L, 31 gennaio 2019, n. 2942 Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, 24 maggio 2018, n. 12876 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, 11 maggio 2017, n. 11759 Corte di Cassazione, Sez. 1, 22 agosto 2018, n. 20946 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 12 ottobre 2015, n. 20468
APPLICAZIONI NEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE.
Applicazioni nel giudizio in cassazione. Corte di Cassazione, Sez. U, 31 maggio 2016, n. 11383 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 10 marzo 2014, n. 5457 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 16 luglio 2015, n. 14969 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 27 novembre 2014, n. 25215  conforme Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, 5 ottobre 2017, n. 23289
APPLICAZIONI IN MATERIA FALLIMENTARE.
Applicazioni in materia fallimentare. Corte di Cassazione, Sez. 1, 13 settembre 2016, n. 17946, Corte di Cassazione, Sez. 1, 12 gennaio 2017, n. 602, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 10 ottobre 2017, n. 23728, Corte di Cassazione, Sez. 1, 28 ottobre 2019, n. 27452 Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, 12 gennaio 2018, n. 710    FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 1 - , ORDINANZA N. 30538 DEL 26/11/2018 (RV. 651803 - 01) Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Decreto di fissazione dell’udienza - Omessa o inesistente notifica al fallendo - Concessione di nuovo termine per notificare - Ammissibilità - Ragioni. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30538 del 26/11/2018 (Rv. 651803 - 01)