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083 Conversione in procedura liquidatoria - Dlgs 14/2019 -art 14 quater (Conversione della procedura di composizione in liquidazione) legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamen

Art. 83 Conversione in procedura liquidatoria - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -art 14 quater (Conversione della procedura di composizione in liquidazione) legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Articolo vigente     |red

Art. 83 Conversione in procedura liquidatoria (1)

1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.

2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 12 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

9. All'articolo 83 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 le parole: «o risoluzione» sono soppresse; al comma 2 le parole: «o la risoluzione» sono soppresse.


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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.