... gli aggiornamenti al codice
Gli aggiornamenti legislativi al Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Vigente al: 4-3-2020 - Art. 11 Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - 1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.
DECRETO MILLEPROROGHE
All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile e All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».- LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (20G00021) (GU n.51 del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)
DECRETO MILLEPROROGHE
All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».LEGGE 28 febbraio 2020, n. 8 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (20G00021) (GU n.51 del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |