21.12.2016 h.13 - Videoconferenza - deontologia
21.12.2016 H.13 - Deontologia- (Videoconferenza accreditata C.N.F.) - Videoconferenza di gruppo in modalità formazione a distanza accreditata dal C.N.F. in streaming da seguire direttamente dal tuo studio - evento inserito nel pacchetto completo con abbonamento annuale (12 mesi dalla sottoscrizione) a tutti gli eventi - due crediti formativi
la videoconferenza:
La documentazione di riferimento:
1a.L'accreditamento da parte del Consiglio Nazionale Forense del 21.5.2015
1b.L'accreditamento da parte del Consiglio Nazionale Forense del 23.11.2015
1c.l'accreditamento da parte del Consiglio Nazionale Forense videoconferenze 2016
1d.autorizzazione C.N.F. modifiche date videoconferenze 2016
3.Il foglio presenze da completaree le modalità per inserire i dati dei partecipanti dopo la videoconferenza: cliccare qui per scaricare il file
Per accreditarsi (solo per i nuovi abbonati) alle videoconferenze cliccare qui - >
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |