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22 settembre 2020  - Convegno in videoconferenza di gruppo

Videos 1 icon22 settembre 2020-h.13.30/16.30  – Diritto Processuale Civile: La notifica in proprio L. 53/1994 - Relatori: Avv. Domenico Condello, Docente di Informatica Giuridica, Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Dott. Marco Raoul Marini, Dottore di ricerca in Informatica – Università La Sapienza, Docente di Informatica e Tecnologie della comunicazione digitale - Università La Sapienza.  Convegno in videoconferenza accreditato dal C.N.F. – due crediti formativi ordinari. 

 

A.Per accedere alla pagina per effettuare la registrazione dei partecipanti al convegno in videoconferenza:

 

Scarica:

1. modulo foglio presenze

2. delibera di accreditamento C.N.F.

3. comunicazione rinvio al C.N.F.

 crediti formativi avvocati  

 CONVEGNO IN VIDEOCONFERENZA

di gruppo a distanza

 La notifica in proprio L. 53/1994

 

22 settembre 2020 ( rinvio da 21 Aprile 2020) 

(h. 13.30-16.30)

 

RELATORI 

Avv. Domenico Condello

Docente di Informatica Giuridica

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1996 al 2017

Direttore Scientifico rivista giuridica online –Foroeuropeo

 

Dott. Marco Raoul Marini

Dottore di ricerca in Informatica – Università La Sapienza

Docente di Informatica e Tecnologie della comunicazione digitale

 Università La Sapienza

 

PROGRAMMA 

-La legge n. 53/1994;

-La notifica a mezzo ufficiale postale;

-La notifica diretta al Procuratore domiciliatario;

-La notifica a mezzo Pec;

-L’elaborazione e la sottoscrizione degli atti giudiziari;

-La firma digitale;

-La certificazione di conformità;

-La gestione delle ricevute di ritorno;

-Le responsabilità deontologiche dell’Avvocato;

-La posta elettronica ordinaria e certificata: attrezzature, programmi, gestionali;

-Le novità giurisprudenziali.

 


 

L'ARCHIVIO PERSONALE CON GLI ATTESTATI

Per accedere alla pagina con tutti gli attestati comprovanti la partecipazione alle videoconferenze del gruppo accreditato dallo studio legale abbonato bisogna effettuare il login con le credenziali (nome utente e password). Gli attestati resteranno in archivio - nel profilo - per ulteriori 12 mesi dalla scadenza del triennio e possono essere scaricati liberamente dal titolare dello studio o dal suo delegato.

Il sistema crea gli attestati anche per i singoli componenti il gruppo accreditato. Il singolo utente può visualizzare il proprio profilo con gli attestati effettuando il login utilizzando il nome utente e la password se già registrato oppure deve registrarsi alla Comunità Foroeuropeo inserendo i dati richiesti utilizzando lo stesso indirizzo email usato con la registrazione del gruppo da parte dello studio accreditato.

Il sistema elabora in modo automatico gli attestati e li archivia nel profilo dello studio accreditato e nel profilo dei singoli partecipanti. Gli attestati restano nel profilo, a disposizione degli utenti, per i dodici mesi successivi alla scadenza del triennio previsto dal regolamento C.N.F. 

Gli Studi abbonati non devono  fare, ogni anno, una nuova iscrizione ma devono procedere con  il rinnovo dell'abbonamento e non devono cambiare il profilo. Il sistema crea il profilo collegandolo alla email inserita.

 

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.