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Convegno in videoconferenza di gruppo 30.11.2021 - Deontologia

30.11.2021 h. 13.30  - DEONTOLOGIA FORENSE: IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE: IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E IL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA Relatori; Avv. Domenico Condello - Avv. Giulio Micioni - Avvocato del Foro di Roma - Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina – Corte d’Appello di Roma - Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza -  Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense: due crediti formativi obbligatori/deontologia

A.Per accedere alla pagina per effettuare la registrazione dei partecipanti al convegno in videoconferenza dopo le 16.30, cliccare qui.

Scarica:

1. modulo foglio presenze

2. delibera di accreditamento C.N.F.

CONVEGNO IN VIDEOCONFERENZA DI GRUPPO A DISTANZA 

DEONTOLOGIA FORENSE: IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE: IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED  IL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

Martedì, 30 Novembre 2021 (h. 13.30-16.30) 

RELATORI

Avv. Domenico Condello

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1996 al 2017 - Direttore Scientifico rivista giuridica online Foroeuropeo - Autore del codice deontologico forense annotato - Giuffrè Francis Lefebvre Editore 

Avv. Giulio Micioni

Avvocato del Foro di Roma - Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina – Corte d’Appello di Roma 

PROGRAMMA

Il quadro normativo: il Codice Deontologico Forense, la Legge Professionale (n. 247/2012) ed i regolamenti attuativi, il regolamento 1/2014 e il 2/2014

Il procedimento disciplinare dinanzi al CDD

Le sanzioni disciplinari

Elezioni dei Componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina: compiti e prerogative, la funzione amministrativa e la funzione di controllo disciplinare sugli Avvocati iscritti all’albo

Le ultime decisioni del Consiglio Nazionale Forense 

Istanza al C,N.F: Si chiede il riconoscimento di n.3 crediti formativi obbligatori, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per la formazione continua, volendo considerare la durata dell’evento, la coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento, l’attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari, nonchè l’esperienza e le competenze specifiche dei relatori.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.