10 marzo 2021 - Convegno di gruppo in videoconferenza
Mercoledì 10 marzo 2021 - h. 13:30-16:30 - Convegno di gruppo in videoconferenza- La mediazione familiare: i profili teorici e applicativi. - Relatori: Dott.ssa Daniela Bianchini Giudice del Tribunale per i Minorenni - Avv. Costanza Castelli -Avvocato del Foro di Roma - Avv. Laura Vasselli - Avvocato del Foro di Roma - - Convegno di gruppo in videoconferenza accreditato al C.N.F. – 1 credito formativo ordinario (richiesto riesame istanza)
2. delibera di accreditamento C.N.F.
Mercoledì 10 marzo 2021 - h. 13:30-16:30
INTRODUCE
Avv. Domenico Condello
Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Direttore Scientifico rivista giuridica online Foroeuropeo
RELATORI
Dott.ssa Daniela Bianchini
Giudice del Tribunale per i Minorenni - Presidente “Gemme Italia” – Ente di mediazione
Avv. Costanza Castelli
Avvocato del Foro di Roma - Mediatore familiare - Consulente della famiglia e della coppia
Avv. Laura Vasselli
Avvocato del Foro di Roma - Specialista in diritto civile ed esperta nella materia della famiglia
PROGRAMMA
- La mediazione familiare come strumento moderno di gestione dei conflitti familiari nella crisi della coppia con figli minorenni;
- L’esperienza del Giudice della famiglia e dei minori nella separazione della coppia genitoriale;
- I presupposti dell’invito alle parti ad intraprendere il percorso di mediazione familiare contenuto nel decreto di comparizione all’udienza presidenziale;
- Il progetto Gemme (Groupe Européenne des Magistrats pour la Mèdiation) e il ruolo del Giudice della famiglia;
- Obiettivi della mediazione familiare nella normativa vigente interna e nelle normative europee;
- La figura del professionista Mediatore Familiare regolamentata dalla legge n. 4/2013 e dalla norma tecnica UNI 11644;
- Il percorso di mediazione e l’analisi dei casi;
- L’evoluzione del diritto di famiglia e il ruolo dell’avvocato nell’ottica della tutela preventiva dei diritti della coppia e dei figli minori;
- Prevenzione del conflitto e integrazione della volontà giuridica ed emozionale dei coniugi in crisi separativa;
- La formazione dell’avvocato per l’efficace invio in mediazione della parte assistita e la necessaria collaborazione tra tutti gli operatori del settore della famiglia.
INFORMAZIONI:
mediazione familiare
Convegno
Si chiede il riconoscimento di n.3 crediti formativi ordinari. Ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento per la formazione continua, si prega di voler considerare la durata dell’evento, la coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento, l’attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari, nonchè l’esperienza e le competenze specifiche dei relatori.
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |