10 Novembre 2020 - Convegno in videoconferenza di gruppo
10 Novembre 2020 h.13.30/16.30 - Diritto di Famiglia: il Trust ed altri strumenti di protezione del patrimonio familiare - Relatori: Avv. Marco Meliti e Avv. Michele Baroc – Convegno in videoconferenza accreditato dal C.N.F. – Due crediti formativi ordinari.
qui il video:
Per accedere alla pagina per effettuare la registrazione dei partecipanti al convegno in videoconferenza:
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2. delibera di accreditamento C.N.F.
PROGRAMMA
CONVEGNO IN VIDEOCONFERENZA
Diritto di Famiglia:
il Trust ed altri strumenti di protezione del patrimonio familiare
PROGRAMMA
- Gli strumenti di protezione del patrimonio familiare
- Il trust: elementi generali
- I possibili impieghi del trust
- L’istituzione, le modifiche e la cessazione del trust
- La scelta della legge applicabile
- L’efficacia reale del trust e la sua opponibilita’ ai terzi
RELATORI
Avv. Marco Meliti
Avvocato del Foro di Roma
Presidente della DPF – Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della famiglia
Blogger sull’Huffington Post
Avv. Michele Baroc
Avvocato del Foro di Parma
Docente di Common Law and Legal English – Università degli Studi di Parma
INFORMAZIONI:
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |