Convegno in videoconferenza di gruppo 25 Ottobre 2022
25 Ottobre 2022 h 13.30 - IL COMPENSO DELL’AVVOCATO: I PARAMETRI 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 - Il Decreto Ministeriale n. 147/2022
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2. delibera di accreditamento C.N.F.
3. Comunicazione al C.N.F. del rinvio motivato
CONVEGNO di gruppo IN VIDEOCONFERENZA
Il Compenso dell’Avvocato: i parametri 2022 - Delibera CNF 8/02/2022 - Parere del Consiglio di Stato – Il Decreto Ministeriale del 2022
RELATORI
Avv. Domenico Condello - Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Direttore Scientifico rivista giuridica online Foroeuropeo - Autore di pubblicazioni su parametri/tariffe forensi
Avv. Mario Scialla - Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Avv. Stefano Bertollini - Consigliere Nazionale Forense
PROGRAMMA
- L’Art. 2233 c.c. – compenso.
- Il D.m 55/2014 come modificato dal D.m 37/2018 e dell’emanando decreto ministeriale del 2022.
- I parametri per l’attività giurisdizionale.
- I parametri per l’attività penale.
- I parametri per l’attività stragiudiziale.
- Il Codice Deontologico forense sul compenso dovuto all’avvocato.
- L’equo compenso.
- La giurisprudenza di legittimità (2020/2021).
- La giurisprudenza di riferimento del Consiglio Nazionale Forense.
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |