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Convegno in videoconferenza di gruppo 21.6.2022

21.6.2022 h. 13.30  - Diritto Bancario. Le principali novità normative e giurisprudenziali a tutela dell’utente bancario. Relatori Avv. Daniele Rossi Avvocato del Foro di Roma Autore di pubblicazioni in materia - Avv. Roberto Di Napoli Avvocato del Foro di Roma Esperto in Diritto Bancario  Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza -  Richiesto accreditamento al Consiglio Nazionale Forense - due crediti formativi 

A.Per accedere alla pagina per effettuare la registrazione dei partecipanti al convegno in videoconferenza dopo le 16.30, cliccare qui.

Scarica:

1. modulo foglio presenze

2. delibera di accreditamento C.N.F.

CONVEGNO IN VIDEOCONFERENZA  di gruppo a distanza 

CONVEGNO di gruppo IN VIDEOCONFERENZA

Diritto Bancario. Le principali novità normative e giurisprudenziali a tutela dell’utente bancario. 

Martedì 21 Giugno 2022 h. 13.30-16.30 

INTRODUCE

Avv. Domenico Condello

Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Direttore Scientifico rivista giuridica online Foroeuropeo 

RELATORI

Avv. Daniele Rossi Avvocato del Foro di Roma - Autore di pubblicazioni in materia 

Avv. Roberto Di Napoli Avvocato del Foro di Roma Esperto in Diritto Bancario 

PROGRAMMA 

  1. Tan e Teg creditore identici: recenti pronunce giurisprudenziali riguardo alla verifica dell’effettiva reciprocità della capitalizzazione;
  2. La prescrizione dell’azione di ripetizione degli indebiti;
  3. La nullità delle fideiussioni con clausole in violazione della normativa antitrust dopo Cass. S.U. 41994/21;
  4. Cessione e prova della titolarità del credito;
  5. Rifiuto della banca al dialogo in fase di mediazione ed effetti sul decreto ingiuntivo opposto;
  6. Sovrafinanziamento e riflessi sostanziali e processuali sul rapporto di mutuo. In attesa della decisione delle Sezioni Unite;
  7. Un utile strumento a tutela dell’abitazione del consumatore: la sospensione della procedura esecutiva ex art. 41 bisl. 124/2019 come modificato dall’art. 40 terdella legge n. 69/21 di conversione del d.l. n. 41/21.

 

Istanza al C,N.F:: Si chiede il riconoscimento di n. 2/3 crediti formativi, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per la formazione continua, volendo considerare la durata dell’evento, la coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento, l’attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari, nonchè l’esperienza e le competenze specifiche dei relatori.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.