Convegno in videoconferenza di gruppo 19.4.2022
19.4.2022 h. 13.30 - Diritto Tributario: la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, del ruolo e della cartella di pagamento per vizio di notifica. Introduce Avv. Domenico Condello, Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Direttore Scientifico rivista giuridica online – Foroeuropeo - Relatori: Dott.ssa Carmelina De Luca, Commercialista – Revisore dei conti - Avv. Maurizio Villani, Avvocato del Foro di Lecce – Tributarista Cassazionista, specializzato in Diritto Tributario e Penale - Tributario. Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza - Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - due crediti formativi
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2. delibera di accreditamento C.N.F.
CONVEGNO IN VIDEOCONFERENZA di gruppo a distanza
Diritto Tributario: la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, del ruolo e della cartella di pagamento per vizio di notifica.
Martedì 19 Aprile 2022 h. 13.30/16.30
INTRODUCE
Avv. Domenico Condello
Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Direttore Scientifico rivista giuridica online – Foroeuropeo
RELATORI
Dott.ssa Carmelina De Luca
Dottoressa Commercialista – Revisore dei conti
Avv. Maurizio Villani
Avvocato del Foro di Lecce – Tributarista Cassazionista,
specializzato in Diritto Tributario e Penale - Tributario.
PROGRAMMA
- Dpr 602\73 art 12 e modifiche introdotte con la L. 215\21 (non impugnabilità estratto di ruolo, ruolo e cartella di pagamento per vizi di notifica) - Cassazione a Sezioni Unite n. 19704/2015 e Cassazione n. 27860 del 12 ottobre 2021
- Dpr 602\73 Art 26 c. 1 e D. Lvo 112\99 art 42 e 45, L. 890/1992- violazione Sent. 175\18 Corte Costituzionale e giurisprudenza di legittimità (modalità di notifica atti del concessionario difforme da quanto statuito)
- Dpr 602\73 Art. 26 c. 2, D.L. 159\2015, Dl 193\2016 (L. 225\2016) Violazione D. lvo n. 68\2005 art. 21 e 23 Commento ed analisi giurisprudenza di merito (inesistenza notifica atti da indirizzo pec non presente in pubblici registri)
- 26 c. 4 - Dpr 600\73 art. 60 e artt. 137 e seg Cpc Commento ed analisi giurisprudenza
- Commenti sul personale addetto alle notifiche
- Normativa sulle verifiche fiscali e tutela giurisdizionale avverso gli atti istruttori;
- Principio di inutilizzabilità, art. 70, D.P.R. n° 600/73- Mancata autorizzazione, CASSAZIONE - Sentenza n. 6730 15 marzo 2017
- Notifica del PVC – documenti non esibiti - contraddittorio (art. 12 comma 7 Legge 212\2000)
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |