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Convegno in videoconferenza di gruppo 29.3.2022

29.3.2022 h. 13.30  -  La mediazione familiare:- il ruolo del mediatore familiare e il ruolo dell’avvocato.- La riforma Cartabia - Relatori Avv. Costanza Castelli Avvocato del Foro di Roma Mediatrice familiare A.I.Me.F e Consulente familiare A.I.C.CeF. Avv. Laura Vasselli Avvocato del Foro di Roma Specialista in diritto civile ed esperta nella materia della famiglia Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza -  Richiesto accreditamento al Consiglio Nazionale Forense - due crediti formativi 

A.Per accedere alla pagina per effettuare la registrazione dei partecipanti al convegno in videoconferenza dopo le 16.30, cliccare qui.

Scarica:

1. modulo foglio presenze

2. delibera di accreditamento C.N.F.

CONVEGNO IN VIDEOCONFERENZA  di gruppo a distanza 

La mediazione familiare: il ruolo del mediatore familiare e il ruolo dell’avvocato. La riforma Cartabia  

Martedì 29 Marzo 2022 h. 13:30-16:30  

INTRODUCE 

Avv. Domenico Condello - Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Direttore Scientifico rivista giuridica online Foroeuropeo 

RELATORI 

Avv. Costanza Castelli - Avvocato del Foro di Roma - Mediatrice familiare A.I.Me.F e Consulente familiare A.I.C.CeF. 

Avv. Laura Vasselli - Avvocato del Foro di Roma - Specialista in diritto civile ed esperta nella materia della famiglia 

PROGRAMMA

  • Obiettivi della mediazione familiare nella normativa vigente interna e nelle normative europee;
  • La formazione dell’avvocato per l’efficace invio in mediazione della parte assistita e la necessaria collaborazione tra tutti gli operatori del settore della famiglia;
  • L’evoluzione del diritto di famiglia e il ruolo dell’avvocato nell’ottica della tutela preventiva dei diritti della coppia e dei figli minori;
  • La mediazione familiare come strumento moderno di gestione dei conflitti familiari nella crisi della coppia con figli minorenni;
  • L’esperienza del Giudice della famiglia e dei minori nella separazione della coppia genitoriale;
  • I presupposti dell’invito alle parti ad intraprendere il percorso di mediazione familiare contenuto nel decreto di comparizione all’udienza presidenziale;
  • Il percorso di mediazione e l’analisi dei casi: la complessità del conflitto.

Istanza al C,N.F:: Si chiede il riconoscimento di n. 2/3 crediti formativi, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per la formazione continua, volendo considerare la durata dell’evento, la coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento, l’attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari, nonchè l’esperienza e le competenze specifiche dei relatori.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.