Convegno in videoconferenza di gruppo 1.3.2022
1.3.2022 h. 13.30 - Diritto del lavoro: il potere datoriale di recesso nei confronti delle varie categorie di lavoratori dipendenti. Relatori Avv. Filippo Aiello, Avvocato del Foro di Roma, Autore di numerose pubblicazioni in tema di Diritto del Lavoro, Componente Comitato Scientifico Avvocati Giuslavoristi Italiani - Avv. Nicola Petracca, Avvocato del Foro di Roma, Esperto in materia di Diritto del Lavoro. Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - due crediti formativi
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2. delibera di accreditamento C.N.F.
Titolo
Diritto del lavoro: il potere datoriale di recesso
nei confronti delle varie categorie di lavoratori dipendenti.
Martedì 1 Marzo 2022h. 13.30-16.30
INTRODUCE
Avv. Domenico Condello
Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Direttore Scientifico rivista giuridica online Foroeuropeo
RELATORI
Avv. Filippo Aiello
Avvocato del Foro di Roma
Autore di numerose pubblicazioni in tema di Diritto del Lavoro
Componente Comitato Scientifico Avvocati Giuslavoristi Italiani
Avv. Nicola Petracca
Avvocato del Foro di Roma
Esperto in materia di Diritto del Lavoro
PROGRAMMA
"Il potere datoriale di recesso nei confronti delle varie categorie di lavoratori dipendenti".
I relatori tratteranno:
- il tema del licenziamento per motivi soggettivi
- il tema del licenziamento per motivi economici
- il tema del licenziamento nei confronti dei dirigenti.
Istanza al C,N.F:: Si chiede il riconoscimento di n. 2/3 crediti formativi, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per la formazione continua, volendo considerare la durata dell’evento, la coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento, l’attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari, nonchè l’esperienza e le competenze specifiche dei relatori.
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |