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Convegno in videoconferenza di gruppo 8.2.2022

8.2.2022 h. 13.30  - Diritto di Famiglia: i tempi di permanenza con il padre dei figli minori. La dichiarazione giurata dei redditi e del patrimonio nel processo della famiglia. La negoziazione assistitaRelatori Avv. Marina Petrolo Membro dell’Osservatorio sulla Famiglia – Tribunale di Roma Presidente dell’IICL (Istituto Italiano Diritto Collaborativo e Negoziazione assistita) Avv. Giorgio Vaccaro Avvocato del Foro di Roma Esperto in mediazione familiare Autore di pubblicazione in materia con Il Sole 24 ore Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza -  Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - tre crediti formativi ordinari

A. Per accedere alla pagina per effettuare la registrazione dei partecipanti al convegno in videoconferenza dopo le 16.30, cliccare qui.

Scarica:

1. modulo foglio presenze

2. delibera di accreditamento C.N.F.

Diritto di Famiglia: i tempi di permanenza con il padre dei figli minori. La dichiarazione giurata dei redditi e del patrimonio nel processo della famiglia. La negoziazione assistita 

Martedì, 8 Febbraio 2022 (h. 13.30-16.30) 

INTRODUCE

Avv. Domenico Condello

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1996 al 2017

Direttore Scientifico rivista giuridica online Foroeuropeo 

RELATORI

Avv. Marina Petrolo

Membro dell’Osservatorio sulla Famiglia – Tribunale di Roma

Presidente dell’IICL (Istituto Italiano Diritto Collaborativo e Negoziazione assistita) 

Avv. Giorgio Vaccaro

Avvocato del Foro di Roma

Esperto in mediazione familiare

Autore di pubblicazione in materia con Il Sole 24 ore 

PROGRAMMA

  • L’affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio: i tempi di permanenza con il padre dei figli minori 
  • Limiti di utilizzo dei poteri istruttori fiscali nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio
  • La dichiarazione giurata dei redditi e del patrimonio nel processo della famiglia
  • La procedura di negoziazione assistita in materia di famiglia
  • Negoziazione assistita tra coniugi senza figli o con figli maggiorenni ed autonomi
  • Negoziazione assistita tra coniugi con figli minori o non autonomi
  • L’annotazione nei pubblici registri

Si chiede il riconoscimento di n.3 crediti formativi ordinari, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per la formazione continua, volendo considerare la durata dell’evento, la coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento, l’attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari, nonchè l’esperienza e le competenze specifiche dei relatori.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.