Convegno in videoconferenza di gruppo 13.12.2022
13.12.2022 h. 13.30 - Il nuovo processo civile - La riforma Cartabia - Introduce Avv. Domenico Condello Già Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Direttore Scientifico rivista giuridica online – Foroeuropeo RelatoriAvv. Prof. Giuseppina Fanelli, Avvocato del Foro di Roma, Università degli studi di Teramo - Avv. Prof. Alessio Bonafine, Avvocato del Foro di Roma, Università degli Studi A. Lum G, Degennaro di Bari - Avv. Prof. Paola Licci, Avvocato del Foro di Lecce, Università degli studi Tor Vergata - Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza - Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense tre crediti formativi
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2. delibera di accreditamento C.N.F.
CONVEGNO IN VIDEOCONFERENZA di gruppo a distanza
Il nuovo processo civile. La riforma Cartabia (D.lgs. 14/2022).
Martedì 13 Dicembre 2022 h. 13.30/16.30
INTRODUCE
Avv. Domenico Condello
Già Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Direttore Scientifico rivista giuridica online – Foroeuropeo
RELATORI
Avv. Giuseppina Fanelli
Avvocato del Foro di Roma
Avv. Alessio Bonafine
Avvocato del Foro di Roma
Avv. Paola Licci
Avvocato del Foro di Lecce
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |