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184 Contratto di affitto di azienda - Dlgs 14/2019 -Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 184 Contratto di affitto di azienda - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 184 Contratto di affitto di azienda

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6.

3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, n. 1.

------------Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

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Documenti collegati:

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25470 del 10/10/2019 (Rv. 655348 - 01)Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 25470 del 10/10/2019 (Rv. 655348 - 01)
Contratto di affitto di azienda - fallimento dell'affittante - Recesso del curatore - Credito da restituzione dei canoni versati prima del fallimento - Prededucibilità - Esclusione - Fondamento. In caso di contratto d'affitto d'azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento dell'...
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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.