amministrazione di sostegno – attualità dell'incapacità - esame avvocato 2014 prova scritta
Pareri diritto civile - Quaderni giuridici - preparazione prova scritta esame avvocati 2014 -a cura dei docenti della scuola forense foroeuropeo - scuola forense foroeuropeo - direttore scientifico avv. domenico condello
Tizia, nel pieno delle sue facoltà fisiche e psichiche, con scrittura privata autenticata dal notaio Dott.ssa Rossi in Catania in data 7 giugno 2012, ha designato Caio e, in sostituzione Mevio, quale proprio amministratore di sostegno, in previsione di una propria futura ed eventuale incapacità, precisando nel contempo la propria volontà circa le cure mediche alle quali essere o non sottoposta in futuro, con pieni poteri all'amministratore di sostegno di decidere al riguardo.
Tizia, intenzionata a richiedere immediatamente la nomina dell'amministratore di sostegno ex art. 405 c.c., si reca dal suo legale di fiducia onde incaricarlo di provvedere al relativo ricorso da presentare al giudice tutelare.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, rediga motivato parere circa l'ammissibilità del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Possibile soluzione schematica
INCIPIT
La vicenda trae origine dalla designazione da parte di Tizia, nel pieno delle sue facoltà fisiche e mentali, dei propri amministratori di sostegno, in previsione di una sua eventuale e futura incapacità.
Al riguardo, si rende necessario valutare la possibilità di attivare la procedura giudiziale di nomina dell'amministratore di sostegno ex artt. 405 c.c. e 720 bis c.p.c. da parte di un soggetto che sia ancora nel pieno delle facoltà fisiche e psichiche.
Omissis
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Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |