esame avvocati 2019 e prossima sessione dicembre 2020
Esame Avvocato - Continua la correzione degli elaborati esame avvocato 2019 - Il Presidente della Corte di Appello di Roma ha autorizzato la ripresa della correzione con la presenza fisica dei Commissari a partire dal 1.6.2020. Alla interrogazione a risposta immediata il Ministro Buonafede ha confermato la prossima sessione di esame di abilitazione di dicembre 2020, "sempre fatta salva ogni mutata esigenza di carattere sanitario".
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DEL MINISTRO BUONAFEDE
Grazie Presidente,
per quanto riguarda il completamento delle procedure relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, vorrei rassicurare gli interroganti e tutti coloro che sono interessati ad accedere alla prestigiosa e impegnativa professione forense, presidio irrinunciabile dei diritti e quindi delle fondamenta della nostra democrazia. .
Non vi è dubbio che la fase di correzione delle prove scritte svolte nel dicembre 2019 ha fortemente risentito dell’attuazione delle rigorose misure di contenimento messe in atto per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Ma nel momento della ripartenza è stata dedicata una specifica attenzione anche alla ripresa di questa attività come momento di rilancio del futuro lavorativo di tanti giovani.
Come detto, con il D.L. c.d. “Rilancio”, è stata prevista la ripresa della correzione degli elaborati scritti con possibilità di disporre un collegamento a distanza, nel rispetto dei medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni di esame e dei criteri di collegialità, correttezza e riservatezza.
Tale modalità garantisce il completamento di un iter già iniziato. Al contempo per assicurare l’espletamento della prova orale in piena sicurezza e regolarità è stata prevista la facoltà di svolgimento di tale prova da remoto, così da assicurare l’ordinario avvicendamento delle procedure di abilitazione annualmente previste (per le sessioni programmate fino al 30 settembre 2020).
L’attuale quadro epidemiologico lascia ragionevolmente ritenere che si possa programmare la prossima sessione di esame di abilitazione di dicembre, sempre fatta salva ogni mutata esigenza di carattere sanitario.
Non vi nascondo che il tema mi sta molto a cuore e sono consapevole delle ansie dei partecipanti all’esame e delle loro legittime aspettative di ingresso nel mondo del lavoro. Sono dalla loro parte e garantisco il massimo impegno nell’adozione di quanto sarà necessario ad accelerare i tempi di esaurimento della procedura per permettere loro di continuare a coltivare le relative aspirazioni di lavoro e di vita.
Ribadisco però che, quello dell’avvocato, è un ruolo socialmente fondamentale e il relativo esame, nei limiti del possibile in una situazione di emergenza come quella attuale, deve mantenere criteri che assicurino la qualità della selezione.
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Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |