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1.00.Introduzione - IL COMPENSO DELL’AVVOCATO CON I PARAMETRI 2018 D.M. 37/2018

IL COMPENSO DELL’AVVOCATO CON I PARAMETRI 2018

Decreto 8 marzo 2018, n. 37 - Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  (GU n.96 del 26-4-2018) Vigente al: 27-4-2018

 LA NORMATIVA - LE TABELLE SVILUPPATE CON I PARAMETRI

a cura di

Domenico Condello

Il sistema tariffario previsto della legge professionale forense del 1933 ha subito un vero e proprio piano di “smantellamento”, terminato nel 2012 con l’abrogazione delle tariffe e con l’introduzione del sistema con i parametri.

Le modifiche al sistema per la determinazione del compenso dovuto agli avvocati, ed anche alle altre professioni ordinistiche, per le prestazioni professionali è iniziata nel 2006 con la legge 248 (la c.d. legge Bersani) che aveva eliminato il principio della inderogabilità dei minimi ed il divieto del patto di quota lite.

Successivamente, con l’art. 9 della Legge 27/2012 di conversione del D.L. 1/2012, veniva attivata la procedura di abrogazione totale del sistema tariffario previsto dalle leggi speciali per le professioni regolamentate motivandolo con la necessità di aprire la professione alla concorrenza ed avvantaggiare i giovani ed i consumatori.

Eliminata la inderogabilità dei minimi, il divieto del patto di quota lite ed infine le tariffe i cd poteri forti hanno imposto agli Avvocati convenzioni capestro con compensi irrisori e addirittura in alcuni casi talmente bassi da non coprire nemmeno i costi sostenuti dagli studi.

Naturalmente tutti i “soggetti deboli”, giovani avvocati e consumatori non hanno tratto alcun vantaggio e l’avvocatura, in questi ultimi anni, è stata economicamente distrutta, determinando anche il blocco e la possibilità per i giovani di svolgere la professione.

A distanza di alcuni anni, da detta ipotizzata rivoluzione, dopo aver constatato che gli unici ad aver tratto vantaggio dal nuovo sistema di determinazione del compenso ai professionisti sono stati gli istituti bancari, le compagnie di assicurazione, le società finanziarie e le grandi società il legislatore con la legge 247/2012 ha introdotto importanti modifiche.

Detta legge, entrata in vigore il 2 febbraio 2013 (l. 247/2012), ha ripristinato, anche in tema di compensi, la peculiarità della professione forense stabilendo una specifica normativa con l’art. 13 e con l’art. 13 bis l’equo compenso recentemente introdotto.

L’art. 13 ha restituito al Consiglio Nazionale Forense un potere propositivo relativamente alla elaborazione dei regolamenti sul compenso anche se di fatto, questo potere è solo parziale poiché è il ministero della giustizia a predisporre la stesura finale del Decreto con il regolamento con i parametri.

Il nuovo D.M. Giustizia n 17/2018 (G.U. n. 96 del 26.4.2018) ha confermato la struttura del sistema parametrico previsto dal D.M. 55/2014, apportando alcune modifiche.

Il contenuto del nuovo regolamento previsto dal D.M. Giustizia n. 17/2018

Il nuovo D.M. 17/2018, composto da 7 articoli, ha così modificato il decreto ministeriale n. 55 del 2014:

-limita il potere di discrezionalità riconosciuto al giudice. Individua delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base, al di sotto delle quali il giudice non può andare;

-aumenta, in tutti i giudizi, i compensi dovuti all'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l'incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo sia mediante l'innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto ad essere remunerato;

-consente, nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l 'avvocato propone motivi aggiunti, trattandosi di una voce non considerata nell'attuale disciplina;

-specifica che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l'arbitrato è affidato ad un collegio;

-sostituisce, nelle disposizioni concernenti l’attività penale, il riferimento alla “parte” con quello al “soggetto”, e il riferimento al ‘’processo” con quello al ‘’procedimento”, per evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell’interesse di un soggetto sottoposto ad un procedimento penale che non sfocia in giudizio;

-introduce una nuova tabella per l'attività svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita;

-aumenta i valori parametrici di base per i compensi, per la fase decisionale, nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato.

- aumenta tutti i parametri del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto.

Roma, li 27 Aprile 2018

Domenico Condello (1) 

 

1) Domenico Condello, Avvocato del Foro di Roma, ha acquisito una lunga esperienza nel settore della parcellizzazione per aver svolto la funzione di Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma e di Consigliere Segretario per molti anni e per aver pubblicato diversi volumi in materia.

Dopo aver ideato i programmi gestionali, (Gls.exe – Gestione Studio Legale, Programma software per la gestione dello studio legale, Milano 1998, Il Sole 24 Ore S.p.a – Sle.exe – Studio Legale Elettronico, Milano 1995, Pirola Editore S.p.a) con il sistema di parcella istantanea e analitica, ha curato in diverse edizioni, il volume “Tariffe Avvocati – commentato con la giurisprudenza della Cassazione – Milano 2009, Il Sole 24 Ore S.p.a”. Il monografico di Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore Milano. Il volume “Il Compenso dell’Avvocato”, pubblicato da Foroeuropeo e la banca dati sulla professione forense sul sito web Foroeuropeo (www.foroeuropeo.it)

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🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
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🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
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🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.