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1.2 Un compenso adeguato - L'equo compenso

1.2 Un compenso adeguato - L'equo compenso

Un compenso adeguato

    Il comma due del citato art. 2233 precisa che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione".

    Questo importante principio, rimasto immodificato, ha lasciato aperta la discussione sui termini per stabilire un compenso adeguato all'opera prestata e al decoro della professione.

    Il Consiglio Nazionale Forense ha rilevato che "nel caso in cui l'avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli articoli 5 e 43 comma 2 del codice deontologico in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell'avvocato e si discosta dall'articolo 36 Costituzione".

    Ha, inoltre, precisato che il Consiglio dell'Ordine investito "del parere di congruità può fare riferimento alle tariffe. Se la tariffa è al di sotto del minimo, l'Ordine distinguerà tra la congruità agli effetti civilisitici, valutando il compenso alla luce dell'attività prestata, ma valuterà anche il comportamento deontologico dell'avvocato, come sopra si è precisato". 

     Da quanto precisato si possono ipotizzare le seguenti procedure per la determinazione del compenso dovuto all’Avvocato per l’attività professionale svolta:

-determinazione e liquidazione del compenso in presenza di un accordo

-determinazione e liquidazione del compenso in assenza di accordo

-determinazione e liquidazione del compenso per incarichi ricevuti dalle autorità.

Le procedure sono esaminate nei paragrafi che seguono.

 

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parametri forensi

tariffe forensi

parcella avvocato

onorario avvocato

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.