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01. GIUDICE DI PACE

1.GIUDICE DI PACE (D.M. 147/2022)

 

 

1. Fase di studio della controversia

2. Fase introduttiva del giudizio

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

4. Fase decisionale

Totale  fasi

VALORE

 

 

 

 

 

 

da 0,01 a 1.100

parametro

68,00

68,00

68,00

142,00

346,00

minimo

34,00

34,00

34,00

71,00

173,00

massimo

102,00

102,00

102,00

213,00

519,00

 

 

 

 

 

 

 

da 1.100,01 a 5.200

parametro

236,00

252,00

352,00

425,00

1.265,00

minimo

118,00

126,00

176,00

212,50

632,50

massimo

354,00

378,00

528,00

637,50

1.897,50

 

 

 

 

 

 

 

da 5.200,01 a 26.000

parametro

425,00

352,00

567,00

746,00

 2.090,00

minimo

212,50

176,00

283,50

373,00

1.045,00

massimo

637,50

528,00

850,50

1.119,00

3.135,00

             
🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.