01. GIUDICE DI PACE
1.GIUDICE DI PACE (D.M. 147/2022)
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1. Fase di studio della controversia |
2. Fase introduttiva del giudizio |
3. Fase istruttoria e/o di trattazione |
4. Fase decisionale |
Totale fasi |
VALORE |
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da 0,01 a 1.100 |
parametro |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
142,00 |
346,00 |
minimo |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
71,00 |
173,00 |
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massimo |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
213,00 |
519,00 |
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da 1.100,01 a 5.200 |
parametro |
236,00 |
252,00 |
352,00 |
425,00 |
1.265,00 |
minimo |
118,00 |
126,00 |
176,00 |
212,50 |
632,50 |
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massimo |
354,00 |
378,00 |
528,00 |
637,50 |
1.897,50 |
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da 5.200,01 a 26.000 |
parametro |
425,00 |
352,00 |
567,00 |
746,00 |
2.090,00 |
minimo |
212,50 |
176,00 |
283,50 |
373,00 |
1.045,00 |
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massimo |
637,50 |
528,00 |
850,50 |
1.119,00 |
3.135,00 |
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🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |