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06. ATTO DI PRECETTO 

6. ATTO DI PRECETTO (D.M. 147/2022)
     
valore     Compenso
da 0,01 a 5.200 parametro 142,00
minimo 71,00
massimo 213,00
     
da 5.200,01 a 26.000 parametro 236,00
minimo 118,00
massimo 354,00
     
da 26.000,01 a 52.000 parametro 331,00
minimo 165,50
massimo 496,50
     
da 52.000,01 a 260.000 parametro 425,00
minimo 212,50
massimo 637,50
     
da 260.000,01 a 520.000 parametro 567,00
minimo 283,50
massimo 850,50
     
da 520.000,01 a 1.000.000 parametro 737,10
minimo 368,55
massimo 1.105,65
     
da 1.000.000,01 a 2.000.000 parametro 958,23
minimo 479,12
massimo 1.437,35
     
da 2.000.000,01 a 4.000.000 parametro 1.245,70
minimo 622,85
massimo 1.868,55
     
da 4.000.000,01 a 8.000.000 parametro 1.619,41
minimo 809,70
massimo 2.429,11
     
da 8.000.000,01 a 16.000.000 parametro 2.105,23
minimo 1.052,62
massimo 3.157,85
     
da 16.000.000,01 a 32.000.000 parametro 2.736,80
minimo 1.368,40
massimo 4.105,20
🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.