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Esami avvocato, sessione 2022: nomina commissioni

Il DM 6 dicembre 2022 riguarda la composizione della Commissione Centrale e delle prime sottocommissioni presso ciascuna sede di Corte d’Appello dal sito del Ministero della Giustizia

 Il DM 6 dicembre 2022 riguarda la composizione della Commissione Centrale e delle prime sottocommissioni presso ciascuna sede di Corte d’Appello 

Con Decreto Ministeriale 6 dicembre 2022 è stata approvata la nomina della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia e delle prime sottocommissioni costituite presso ciascuna sede di Corte d’Appello per la sessione 2022 dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

Lo stesso provvedimento dispone la rimodulazione delle fasce per gli abbinamenti, già indicate nell’articolo 5, comma 2, del DM 16 settembre 2022, così rideterminate:

  • Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano);
  • Fascia B (Corti di appello di Bologna, Catanzaro, Palermo, Venezia);
  • Fascia C (Corti di appello di Bari, Catania, Lecce, Torino, Salerno e Firenze);
  • Fascia D (Corti di appello di Brescia, Genova, Ancona, Cagliari, L’Aquila, Messina, Reggio Calabria);
  • Fascia E (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia, Potenza, Trento e Trieste).

LE COMMISSIONI

 SITO WEB MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.