4 Marzo 2022 h. 19 - Presentazione corsi Esame Abilitazione alla professione forense 2022
4 Marzo 2022 h 19 - Presentazione corsi Esame Abilitazione alla professione forense 2022 della Scuola Forense Foroeuroepo - incontro con il Direttore scientifico - Partecipazione gratuita e senza impegni. - 19 Marzo 2022 - INIZIO X CORSO FRONTALE ESAME AVVOCATO - SESSIONE DICEMBRE 2022 - FASE PREINTENSIVA (19 marzo/giugno 2022) – 19 Marzo 2022 – INIZIO X CORSO ANNUALE A DISTANZA/ONLINE IN AULA VIRTUALE (19 marzo/dicembre 2022) Considerata l’attuale situazione di fine del periodo straordinario determinato dalla pandemia e le novità introdotte da alcuni provvedimenti (proroga norme transitorie art. 49 L. 247/2012 - Mille proroghe 2022 e Linee operative Ministero giustizia Sessione 2021) , è possibile ipotizzare che l’esame di avvocato, sessione 2022, si svolgerà a dicembre 2022 con le modalità previste dalla legge professionale: tre prove scritte
Aula virtuale della Scuola forense foroeuropeo:
Informazioni: Segreteria Organizzativa tel. 06 32 25 071 – 06 32 25 073
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |