D.M 140/2013 - Commento
Sezione seconda - D.M. 140/2012 - Il regolamento e i parametri
Sezione seconda
D.M. 140/2012 - Il regolamento e i parametri
Il nuovo regolamento, a differenza del precedente decreto sulle tariffe ove erano stabiliti i minimi ed i massimi, indica un importo base dovuto per ogni fase. L'importo varia con riferimento al valore della questione trattata. Per ogni fase poi prevede delle percentuali di riduzione e di aumento del compenso. L'art. 2 , riprendendo i principi già fissati nel sistema tariffario precedente, distingue le prestazioni professionali forensi in attività stragiudiziale e attività giudiziale e dedica i successivi articoli 3 e 4 alla regolamentazione delle due attività.
•I parametri previsti nel regolamento
•I principi generali previsti nel regolamento
Civile
• le tabelle:
•tabella a3 organo di giustizia tributaria di primo grado
•tabella a5 organi di giustizia tributaria di secondo grado
•tabella a6 organi di giustizia amministrativa e contabile di primo grado
•tabella a7 suprema corte di cassazione, magistrature superiori
•tabella a8 tribunale di prima istanza dell’unione europea
•tabella a9 corte costituzionale e organi di giustizia sovranazionali
•tabella a10 procedimento di ingiunzione
•tabella a12 procedimento di espropriazione presso terzi e per consegna o
rilascio
•tabella a14 procedimenti arbitrali (art. 6)
•tabella a15 procedimenti cautelari speciali e non contenziosi
•tabella a16 procedimento concorsuale
•tabella a17 cause lavoro (art.8)
•tabella a18 gratuito patrocinio – patrocinio a spese dello stato (art. 9)
•tabella a19 indennizzo per irragionevole durata del processo (art. 9)
Penale
• Le tabelle:
•tabella b2 tribunale monocratico
•tabella b3 magistrato di sorveglianza
•tabella b4 giudice per le indagini preliminari
•tabella b5 giudice dell’udienza preliminare
•tabella b6 tribunale collegiale
•tabella b9 tribunale di sorveglianza
•tabella b10 corte d’assise d’appello
•tabella b11 magistrature superiori
La normativa di riferimento
Legge n. 27/2012 di conversione
Decreto del ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140
Codice civile - art. 2233. Compenso
L. 247/2012 Art. 13. (Conferimento dell’incarico e compenso
Le tariffe forensiD.M. 127/2004
Civile – amministrativo - tributario
d.m. 127/2004 normativa onorari civile, amministrativa e tributaria
d.m. 127/2004 diritti procedimento ordinario
d.m. 127/2004 diritti processo esecuzione
d.m. 127/2004 diritti procedimenti speciali
Stragiudiziale
d.m.127/2004 normativa onorari stragiudiziale
Penale
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |