Deduzione della causa del credito – Cass. n. 25316/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Domanda di ammissione al passivo - Privilegio - Domanda espressa - Necessità - Esclusione - Deduzione della causa del credito - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di formazione dello stato passivo del fallimento, la volontà del creditore che intenda ottenere l'insinuazione in collocazione privilegiata può desumersi, qualora manchi un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l'oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva ammesso solo in via chirografaria il credito di un lavoratore dipendente, il quale, pur non avendo espressamente chiesto il riconoscimento del privilegio generale sui mobili, aveva specificato che si trattava di somme dovute a titolo di retribuzione, tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi non goduti e indennità di mancato preavviso).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25316 del 20/09/2021 (Rv. 662504 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751 bis, Cod_Proc_Civ_art_164
Corte
Cassazione
25316
2021
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Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |