Privilegio speciale – Cass. n. 8121/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Privilegio speciale ex art. 46 TUB - Portata - Fattispecie in tema di accollo del debito - Esclusione.
Il privilegio speciale, previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 385 del 1993, spetta contrattualmente ai creditori di finanziamenti a medio e a lungo termine erogati per l'acquisto di beni ed impianti destinati all'esercizio dell'impresa e deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, che però non può consistere nell'atto con cui il creditore ha prestato l'assenso all'accollo del debito da parte di un terzo, perché tale dichiarazione unilaterale è funzionale a trasferire la posizione debitoria ed, eventualmente, a liberare il debitore originario, ma non costituisce un nuovo finanziamento per l'impresa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8121 del 14/03/2022 (Rv. 664359 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1273
Corte
Cassazione
8121
2022
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |