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Inidoneità alla conduzione personale – Cass. n. 4539/2023

Trentino-alto adige - province - bolzano - materie di competenza provinciale - masi chiusi - Assunzione del maso chiuso - Requisiti preferenziali - Cause di esclusione - Nozione di "inabilità" - Incapacità accertata e dichiarata dal giudice - Necessità - Inidoneità alla conduzione personale - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

 

Ai fini della valutazione dei requisiti preferenziali per l'assunzione del maso chiuso, la nozione della causa di esclusione della "inabilità" di cui all'art. 14, l.p. Bolzano n. 17 del 2001, nella versione "ratione temporis" applicabile - ossia quella antecedente alle modifiche di cui alle l.p. Bolzano n. 2 del 2010 e n. 5 del 2018 - si riferisce ai casi in cui l'incapacità sia stata oggetto di accertamento e di conseguente dichiarazione giudiziale, in quanto idonea a creare uno "status" giuridico preclusivo della capacità di assumere una efficace conduzione del maso, senza che rilevi l'idoneità alla conduzione personale e diretta del fondo (nella specie per età avanzata), costituendo il termine indicato nella norma una mera imprecisione letterale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4539 del 14/02/2023 (Rv. 666860 - 01)

 

Corte

Cassazione

4539

2023

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.