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2.01.Tabella Giudice di pace

GIUDICE DI PACE

1. GIUDICE DI PACE

   

1. Fase di studio della controversia

2. Fase introduttiva del giudizio

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

4. Fase decisionale

TOTALE  FASI

VALORE

           

da 0 a 1.100

parametro

65,00

65,00

65,00

135,00

330,00

minimo

32,50

32,50

45,50

67,50

178,00

massimo

117,00

117,00

130,00

243,00

607,00

             

da 1.100 A 5.200

parametro

225,00

240,00

335,00

405,00

1.205,00

minimo

112,50

120,00

234,50

202,50

669,50

massimo

405,00

432,00

670,00

729,00

2.236,00

             

da 5.200 a 26.000

parametro

405,00

335,00

540,00

710,00

1.990,00

minimo

202,50

167,50

378,00

355,00

1.103,00

massimo

729,00

603,00

1.080,00

1.278,00

3.690,00

 

******************

parametri forensi

tariffe forensi

parcella avvocato

onorario avvocato

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.