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1a.rinnovo abbonamento

Procedimento per rinnovare l'abbbonamento

Il sistema elabora in modo automatico gli attestati e li archivia nel profilo dello studio accreditato e dei singoli partecipanti.

Gli attestati restano nel profilo, a disposizione degli utenti, per i dodici mesi successivi alla scadenza del triennio previsto dal regolamento C.N.F.

Gli Studi abbonati non devono  fare, ogni anno, una nuova iscrizione ma devono procedere con  il rinnovo dell'abbonamento e non devono cambiare il profilo.

Il sistema crea il profilo collegandolo alla email inserita.

Puoi rinnovare l'abbonamento:

1. a mezzo carta di credito o carta prepagata o Pay Pall:

 il rinoovo è automatico

2.a mezzo bonifico bancario sul c/c FOROEUROPEO (POSTE ITALIANE - IBAN IT29U0760103200001034538239). Causale: rinnovo abbonamento videoconferenze; è necessario inviare copia del bonifico

3.a mezzo bollettino postale n.  00000000   intestato a Foroeuropeo - Causale: rinnovo abbonamento videoconferenze.vè necessario inviare copia del bollettino

 

FOROEUROPEO
Informazioni iscrizione ed altro ai numeri: 06 32 25 073 - 06 32 111 734
Email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.