1a.rinnovo abbonamento
Procedimento per rinnovare l'abbbonamento
Il sistema elabora in modo automatico gli attestati e li archivia nel profilo dello studio accreditato e dei singoli partecipanti.
Gli attestati restano nel profilo, a disposizione degli utenti, per i dodici mesi successivi alla scadenza del triennio previsto dal regolamento C.N.F.
Gli Studi abbonati non devono fare, ogni anno, una nuova iscrizione ma devono procedere con il rinnovo dell'abbonamento e non devono cambiare il profilo.
Il sistema crea il profilo collegandolo alla email inserita.
Puoi rinnovare l'abbonamento:
1. a mezzo carta di credito o carta prepagata o Pay Pall:
il rinoovo è automatico
2.a mezzo bonifico bancario sul c/c FOROEUROPEO (POSTE ITALIANE - IBAN IT29U0760103200001034538239). Causale: rinnovo abbonamento videoconferenze; è necessario inviare copia del bonifico
3.a mezzo bollettino postale n. 00000000 intestato a Foroeuropeo - Causale: rinnovo abbonamento videoconferenze.vè necessario inviare copia del bollettino
FOROEUROPEO
Informazioni iscrizione ed altro ai numeri: 06 32 25 073 - 06 32 111 734
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🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |