Avvocatura dello stato - notificazione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3811 del 18/02/2014
Notificazione atti civili, amministrativi e stragiudiziali a mezzo servizio postale - Perfezionamento della notificazione - Data di spedizione del piego - Legge n. 53 del 1994 - Rinvio alla legge n. 890 del 1982 - Applicabilità alle notifiche dell'Avvocatura dello Stato.
In materia di notificazioni, l'art. 55, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, consente all'Avvocatura dello Stato di eseguire le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e prescrive che a tal fine ciascuna Avvocatura distrettuale e l'Avvocatura centrale si dotino di un apposito registro cronologico, conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. Ne consegue che, mancando una previsione di specifiche modalità di esecuzione delle notifiche a mezzo servizio postale, si applica la legge 21 gennaio 1994, n. 53, il cui art. 3, comma 3, rinvia, per il perfezionamento della notificazione, agli artt. 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890 e, pertanto, nel caso di notificazione effettuata dal difensore della parte a mezzo servizio postale, essa si ha per eseguita alla data di spedizione del piego, da comprovare mediante prova documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità presso l'ufficio postale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3811 del 18/02/2014
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Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |