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1000 - Lex Cincia - parcelle degli avvocati

La Lex Cincia è un plebiscito emanato nel 204 a.C. su proposta del tribuno della plebe M. Cincio Alimento.

Si occupava di regolamentare il fenomeno delle donazioni. Una disposizione della legge si occupava delle parcelle degli avvocati, stabilendo che nessun avvocato potesse farsi versare doni prima di trattare una causa.

(LA)
« Ne quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat » (IT)
« Nessuno accetti, per sostenere una causa, un dono o del denaro »
(Tacito, Annales XI, 5)

Questo provvedimento aveva probabilmente lo scopo di evitare che il costo delle prestazioni forensi divenisse eccessivo per i ceti più poveri.

Si trattava di una lex imperfecta, perché non stabiliva l'invalidità delle donazioni effettuate contro il divieto, né sanzioni per i trasgressori.

Ai tempi di Augusto la lex Cincia de donis et muneribus fu confermata da un senatus consultus e venne introdotta una sanzione - per l'avvocato - pari a quattro volte la somma ricevuta in dono.

La legge fu modificata nuovamente sotto Claudio, introducendo l'autorizzazione - per l'avvocato - a ricevere 10.000 sesterzi; nel caso di superamento di tale somma, l'avvocato avrebbe potuto essere processato per concussione (repetundarum).

Ai tempi di Traiano venne stabilito che tale somma poteva essere pagata solo alla fine della causa.

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.