Fissate le date di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense ?
Si dovrebbero svolgere il 13, 14 e 15 aprile 2021 le prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2020, indetto con decreto ministeriale del 14 settembre 2020.
Il decreto del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, di venerdì 18 dicembre 2020.
Le prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense si dovrebbero svolgere a partire dalle ore 9, presso le sedi indicate nell'art.1 del d.m. 14 settembre 2020, secondo il seguente calendario:
-13 aprile 2021: parere motivato in materia regolata dal codice civile
-14 aprile 2021: parere motivato in materia regolata dal codice penale
- 15 aprile 2021: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo.
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |