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Codice deontologico forense 2014 Vigente

Codice deontologico forense annotato 2014 e succ. mod.
Articoli annotati con la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di Cassazione.

art. 4 - Volontarietà dell'azione

art. 4 - volontarietà dell'azione

1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

 


PRECEDENTE FORMULAZIONE

art. 3.Volontarietà dell'azione. [Comportamento complessivo dell'incolpato - Addebiti vari stesso procedimento]

 La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.

Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

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art. 5 - Condizione per l'esercizio dell'attività professionale (2014)

Art. 5 - Condizione per l'esercizio dell'attività professionale

1. L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato.

 


PRECEDENTE FORMULAZIONE

non prevista

 

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