La liquidazione delle spese legali non può spingersi al di sotto dei minimi né violare il decoro della professione forense
La facoltà del giudice di liquidare il compenso al difensore, anche in misura dimidiata rispetto ai parametri, incontra il limite dell’art. 2233 comma 2 c.c., che preclude di liquidare somme praticamente simboliche e, come tali, non consone al decoro della professione.
dal sito web del C.N.F.
Corte di Cassazione (pres. Ragonesi, rel. Genovese), ordinanza n. 24492 del 30 novembre 2016