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art. 18 - Doveri nei rapporti con gli organi di informazione (2014)

Art. 18 - Doveri nei rapporti con gli organi di informazione - codice deontologico forense

Articolo vigente

Art. 18 - Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.

2. L’avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori.

 

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Documenti collegati:

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